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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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18.02.2022 - lavoro

INPS – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2022 – CIRCOLARE 16 febbraio 2022, N. 26

 

Con circolare 16 febbraio 2022, n. 26, l’INPS ha comunicato le misure massime dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2022.

Al riguardo, l’INPS ricorda preliminarmente che, a seguito dell’introduzione del D. Lgs. n. 148/2015, recante la riforma degli ammortizzatori sociali, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale, sono aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Peraltro, come già evidenziato con circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 5/2022 del 05/02/2022), l’INPS ricorda che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha apportato modifiche in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, tra le principali modifiche, l’INPS segnala che l’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n. 234/2021, introduce, dopo il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, il comma 5-bis che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, stabilisce il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto – annualmente rivalutato secondo il suddetto indice ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Pertanto, l’INPS ha provveduto, con la circolare in commento, ad indicare la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 %.

Nella tabella che segue, si riporta l’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2022, che, come già evidenziato, prescinde dall’importo della retribuzione mensile di riferimento.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 5-BIS
Importo mensile lordo Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.222,51 euro 1.151,12

Detto importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – SETTORE EDILE (INTEMPERIE STAGIOANLI)
Importo mensile lordo Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.467,01 euro 1.381,34

 

ALLEGATO: Circolare_numero_26_del_16-02-2022

 


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