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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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13.01.2023 - tributi

CRISI D’IMPRESA: AL VIA L’OSSERVATORIO PERMANENTE E L’ALBO DEGLI ESPERTI INCARICATI DELLE PROCEDURE

Al via sia l’Osservatorio permanente in tema di composizione negoziata e degli ulteriori strumenti di regolazione della crisi d’impresa in seno al Ministero della Giustizia, sia l’Albo dei soggetti incaricati della gestione delle procedure di insolvenza.

Queste le recenti novità intervenute, sul piano normativo, nell’ambito della definitiva attuazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio scorso.

Sono due i Decreti del Ministro della Giustizia istitutivi delle nuove modalità di controllo e funzionamento nell’ambito della disciplina dell’insolvenza.

Si tratta, rispettivamente, del D.M. 29 dicembre 2022, che identifica l’Osservatorio permanente sull’efficienza delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa, e del D.M. 3 marzo 2022, n. 75, operativo, di fatto, dal 5 gennaio scorso, con il quale sono state previste le modalità di funzionamento dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria circa la gestione e controllo delle procedure di insolvenza.

Osservatorio permanente

In particolare, l’Osservatorio permanente, in attuazione dell’art.353 del Codice della crisi d’impresa, verrà formato entro il 4 febbraio 2023 e sarà composto da 12 membri (due docenti universitari, due magistrati, un componente scelto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dalla Banca d’Italia, uno dal Consiglio nazionale forense, uno dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, uno dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, un membro designato dalla Confindustria, uno da Confartigianato-imprese ed uno dalla Confagricoltura).

Requisito essenziale per ciascun componente, che resta in carica per 5 anni con possibilità di rinnovo e senza compenso, è il possesso della specifica competenza nella materia della crisi d’impresa.

Inoltre, l’Osservatorio può acquisire dati, contributi, relazioni e materiali di esperti e raccogliere proposte ed indicazioni da soggetti esterni, anche mediante specifiche audizioni.

Ogni 2 anni, tale organismo dovrà redigere una relazione sintetica sull’efficienza degli strumenti per la gestione della crisi d’impresa, sia stragiudiziali che giudiziali, comprensiva di eventuali proposte di modifica della disciplina. La prima relazione dovrà essere trasmessa al Ministro della Giustizia entro il 31 marzo 2024 (e successivamente ogni 3 anni).

L’istituzione dell’Osservatorio non comporta nuovi oneri di finanza pubblica.

Albo dei soggetti incaricati della gestione delle procedure di insolvenza

Vengono, altresì, disciplinate le modalità di creazione e funzionamento dell’Albo dei soggetti esperti, incaricati dall’Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure d’insolvenza, sempre presso il Ministero della Giustizia.

Possono, quindi, iscriversi all’Albo i soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, che svolgeranno, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (cfr. anche l’art.356).

 

Ai fini dell’iscrizione, gli interessati devono essere in possesso di specifici requisiti professionali, di formazione e di onorabilità.

In particolare, dal punto di vista professionale, deve trattarsi di avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, anche in associazione tra loro, o di soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Inoltre, gli stessi soggetti devono aver effettuato uno specifico corso di formazione professionale di 40 ore, un tirocinio di durata non inferiore a 6 mesi ed un aggiornamento a cadenza biennale (cfr. l’art. 4, co.5, del D.M. 202/2014).

Ai fini del primo popolamento dell’Albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti, in possesso dei requisiti professionali citati, che documentano di essere stati nominati in almeno 2 procedure negli ultimi 4 anni, come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

L’iscrizione all’Albo, in presenza dei requisiti richiesti, è già operativa dal 5 gennaio scorso (ai sensi del D.M. 30 dicembre 2022, che ha fornito le specifiche tecniche di iscrizione), e deve avvenire, con modalità informatiche, nello spazio dedicato del sito internet del Ministero Giustizia. Dal 1° aprile 2023 sarà possibile la consultazione dello stesso.

Al riguardo, si fa presente che, anche a seguito dell’abrogazione degli Organismi di composizione della crisi – OCRI, peraltro mai entrati in vigore, all’Albo non accedono gli esperti deputati della gestione della “composizione negoziata della crisi d’impresa” che, come noto, è una procedura di tipo extragiudiziale per risolvere la temporanea situazione di difficoltà delle imprese, prevista nel Codice della crisi.

Infatti, ai fini di tale incarico, i professionisti esperti (anch’essi avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ivi compresi ulteriori figure con comprovata esperienza in materia) devono iscriversi in uno specifico elenco, tenuto presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di Regione, e vengono nominati non in senso stretto dall’Autorità giudiziaria, ma da una specifica Commissione istituita presso la medesima Camera di Commercio, di cui fanno parte anche magistrati.

Sul tema, si richiama l’attenzione delle imprese associate sull’opportunità, in caso di probabile rischio temporaneo d’insolvenza, di accedere al nuovo strumento extragiudiziale della “composizione negoziata della crisi d’impresa”, in un’ottica di continuità aziendale ed in alternativa agli ordinari istituti già previsti al riguardo, che prevendono, invece, l’intervento del Tribunale (ad es. concordato preventivo, liquidazione giudiziale).

Al riguardo, si fa presente che nell’ambito della “composizione negoziata” non è previsto l’espresso riconoscimento, a livello normativo, delle Associazioni di categoria, che garantiscono una conoscenza specifica dell’attività d’impresa, anche al fine di tutelare nel modo migliore gli imprenditori in difficoltà verso i propri creditori.

Tuttavia, tenuto conto che il Codice della crisi consente all’esperto di avvalersi, durante l’incarico, di “soggetti con competenze specifiche nel settore economico in cui opera l’imprenditore” (art.16, co.2), si invita la rete associativa a segnalare alle rispettive Camere di commercio le figure professionali con esperienza nel comparto delle costruzioni, idonee ad affiancare l’esperto nella gestione della “composizione negoziata”.

Resta fermo che l’azione dell’ANCE proseguirà, nelle competenti Sedi istituzionali, ivi compreso il nuovo Osservatorio permanente, al fine di evidenziare la necessità della partecipazione diretta delle Associazioni di categoria più rappresentative sul territorio nell’ambito della procedura per la “composizione negoziata della crisi d’impresa”.

Dal punto di vista più generale, inoltre, l’ANCE avvierà le iniziative più opportune per garantire il riconoscimento della specificità del settore delle costruzioni all’interno dell’Osservatorio permanente, in via di costituzione.


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