REMISSIONE IN BONIS ANCHE PER IL SISMABONUS
Con la risposta n. 189 del 1° ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di sanare con la c.d. remissione in bonis l’omessa presentazione dell’asseverazione tecnica preventiva, richiesta ai fini dell’agevolazione sismabonus.
Si ricorda che, ai fini della corretta fruizione del sismabonus (di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. Del d.l. n. 63/2013), in capo al contribuente vi è l’onere di procedere ad una serie di adempimenti, disciplinati dal decreto n. 58 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017.
Tra questi, l’art. 3 del DM richiede la presentazione della c.d. asseverazione preventiva.
In dettaglio, tale documento va allegato alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori (art. 3 comma 3 del DM 58/2017).
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate precisa che, con la norma interpretativa di cui all’art. 2-ter comma 1 lett. c) del DL 11/2023, è stato chiarito che, in presenza delle necessarie condizioni e versando la sanzione minima di 250 euro, è possibile sanare l’omesso rispetto del termine con una presentazione tardiva, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, a prescindere dalla percentuale di agevolazione sismabonus spettante (sia essa pari a quella minima del 50% piuttosto che a quella più alta dell’85%, ovvero in caso si super-sismabonus).
Sanatoria che opera a condizione che l’adempimento venga effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione, o prima della presentazione della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione credito.
Ulteriore condizione della sanatoria è che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali la società abbia avuto formale conoscenza.
Oltre all’asseverazione preventiva, il contribuente ha altresì l’onere di presentare le attestazioni di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato e asseverato.
Con riferimento a queste attestazioni, le Entrate precisano che non è previsto un termine perentorio entro cui devono essere presentate, motivo per cui possono essere depositate “al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.”.
Calando tali principi al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate riconosce alla società istante (che nel 2023 aveva effettuato dei lavori di adeguamento sismico ammessi alla detrazione Sismabonus) che aveva omesso di presentare l’asseverazione alla data di richiesta del titolo autorizzativo la possibilità di rimediare effettuando la presentazione tardiva avvalendosi della remissione in bonis così da beneficiare direttamente del Sismabonus tramite il modello Redditi 2024 relativo all’anno d’imposta 2023, anno di realizzazione dei lavori.
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