ACCESSO DIFENSIVO E LIMITI ALL’ACCESSO MASSIVO
ACCESSO DIFENSIVO E LIMITI ALL’ACCESSO MASSIVO
(Consiglio di Stato, sez. VI. sentenza 18 giugno 2025, n. 5302)
«Per esercitare l’accesso c.d. difensivo devono sussistere un interesse ostensivo diretto, concreto e attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie nonché un collegamento certo tra atti richiesti e difese anche da apprestare, in quanto l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa. Il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto ogni qualvolta l’istanza risulti generica, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all’ostensione; l’accesso agli atti, infatti, deve avere a oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore dei documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l’istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, inammissibile ex art. 24, comma 3, L. n. 241 del 1990» Consiglio di Stato, sez. VI., 18 giugno 2025, n. 5302.
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’accesso agli atti c.d. difensivo e ribadisce l’improponibilità dell’accesso c.d. massivo.
La sentenza in esame chiarisce che, ai fini dell’esercizio del c.d. accesso difensivo, è necessario che sussista un interesse ostensivo diretto, concreto e attuale, strettamente funzionale alla tutela in giudizio di specifiche situazioni giuridiche. Occorre inoltre un collegamento certo tra gli atti richiesti e le difese già proposte o da predisporre, poiché l’ostensione dei documenti è subordinata a una rigorosa verifica del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la controversia sostanziale da tutelare (Cons. Stato, Sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2773; Cons. Stato, Sez. IV, 22 novembre 2022, n. 10277).
Con riferimento alla c.d. domanda di accesso massiva, finalizzata a un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione destinataria – espressamente escluso dal legislatore per l’accesso documentale ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. n. 241/1990 – il diniego dell’accesso può essere legittimamente opposto ogniqualvolta l’istanza risulti generica, sia per quanto riguarda l’individuazione dei documenti richiesti, sia in relazione alla debolezza dell’interesse ostensivo dichiarato. L’accesso, infatti, deve avere ad oggetto documenti specificamente individuati e in possesso dell’amministrazione, indicati in modo sufficientemente preciso e circoscritto. Non è ammissibile una richiesta riferita a un insieme indeterminato di atti, dei quali non sia nota con certezza né la consistenza né il contenuto, né tantomeno la pertinenza rispetto alla posizione giuridica del richiedente. In caso contrario, l’istanza assume un carattere meramente esplorativo, inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1139).
Il semplice fatto di essere titolare di una situazione giuridicamente rilevante e tutelata non è di per sé sufficiente a rendere l’interesse all’accesso documentale “diretto, concreto e attuale”, ai sensi della normativa di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990. Affinché tale interesse possa ritenersi legittimo, è infatti necessario che la documentazione richiesta sia strettamente collegata a quella specifica posizione giuridica sostanziale, in quanto idonea a impedirne o a ostacolarne il soddisfacimento. Diversamente opinando, si finirebbe per riconoscere una sorta di legittimazione popolare generalizzata all’accesso agli atti amministrativi, anche in assenza di uno specifico e qualificato interesse correlato al documento richiesto. L’accesso documentale, infatti, persegue la soddisfazione di un bisogno di conoscenza (c.d. need to know) funzionale alla tutela di una situazione giuridica soggettiva, la quale, pur non dovendo necessariamente sfociare in una controversia giudiziaria, deve comunque preesistere e costituire la motivazione stessa della richiesta di accesso (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3956).
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ALLEGATO Consiglio di Stato, sez. VI. sentenza 18 giugno 2025, n. 5302
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