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25.08.2025 - tributi

APPROVATO IL TESTO UNICO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DEGLI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Il decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 agosto, introduce il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, frutto della delega fiscale prevista dalla legge n. 111/2023. Il provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e rappresenta il quinto testo unico approvato nel quadro del riordino organico del sistema tributario, dopo quelli dedicati alle sanzioni tributarie, ai tributi erariali minori, alla giustizia tributaria e ai versamenti e riscossione.

L’obiettivo è duplice: da un lato raccogliere e coordinare in un corpus unitario norme stratificate nel tempo, dall’altro garantire una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica dell’intera disciplina.

Le principali novità introdotte

Il nuovo testo unico riordina e aggiorna la normativa relativa all’imposta di registro, alle imposte ipotecarie e catastali, all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di bollo, nonché all’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) e ad altri tributi indiretti non Iva.

In particolare, confluiscono nel nuovo corpus normativo le disposizioni precedentemente contenute:

  • nel DPR 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro – Tur);
  • nel Dlgs 346/1990 (Testo unico imposta sulle successioni e donazioni – Tus);
  • nel Dlgs 347/1990 (Testo unico imposte ipotecarie e catastali – Tuic).

Il legislatore ha scelto di mantenere inalterata la formulazione delle norme vigenti, intervenendo solo nei casi in cui si è reso necessario un aggiornamento o un coordinamento formale per allineare il testo alle modifiche intervenute nel tempo e alla normativa europea. Particolare attenzione è stata dedicata alle disposizioni su registro e successioni/donazioni, già oggetto di revisione con il Dlgs n. 139/2024.

Struttura del Testo Unico

Il nuovo testo normativo è composto da 205 articoli suddivisi in sei parti, così articolate:

  • Parte I – disciplina dell’imposta di registro;
  • Parte II – norme relative alle imposte ipotecarie e catastali;
  • Parte III – disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni;
  • Parte IV – regole su imposta di bollo, bollo speciale per attività finanziarie emerse e Ivafe (che si applica su prodotti finanziari, conti correnti, libretti di risparmio e cripto-attività);
  • Parte V – regimi sostitutivi, agevolazioni ed esenzioni in materia di registro e tributi indiretti;
  • Parte VI – norme finali, disposizioni di interpretazione autentica e elenco delle abrogazioni.

Restano escluse dal compendio le disposizioni in materia di accertamento e sanzioni tributarie, già oggetto di specifico testo unico.

Gli allegati

Il Testo unico è corredato da quattro allegati che raccolgono in modo organico tabelle e tariffe già previste nei precedenti testi normativi:

  • Allegato 1 – tariffa dell’imposta di registro, con l’elenco degli atti soggetti a registrazione e delle relative agevolazioni (tra cui il credito d’imposta “prima casa”);
  • Allegato 2 – atti soggetti a imposte e tasse ipotecarie e catastali;
  • Allegato 3 – atti e scritti soggetti o esenti da imposta di bollo;
  • Allegato 4 – prospetto dei coefficienti per l’imposta di registro e l’imposta sulle successioni e donazioni.

Finalità e benefici attesi

Il nuovo compendio mira a semplificare la consultazione e l’applicazione delle norme sia per i contribuenti sia per gli operatori, riducendo la frammentazione normativa che spesso ha reso complessa l’interpretazione delle regole in materia di tributi indiretti. L’operazione di ricognizione e coordinamento permette, inoltre, di eliminare disposizioni ormai obsolete e di rafforzare il raccordo con la normativa comunitaria.

Con l’entrata in vigore del testo unico, il quadro normativo relativo a registro, successioni e donazioni, imposte ipotecarie e catastali, bollo e Ivafe sarà finalmente riunificato e razionalizzato in un unico riferimento normativo.


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