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04.08.2025 - lavori pubblici

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE “INFRASTRUTTURE” – REVISIONE PREZZI

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 166 del 19 luglio 2025, è stata pubblicata la legge n.  105 del 18 luglio 2025, di conversione con modifiche del decreto legge 21 maggio 2025, 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.

Di seguito, l’illustrazione della normativa riferita al tema della Revisione Prezzi.

Articolo 9 – Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi

L’art. 9 del provvedimento, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi”, contiene due importanti previsioni per il settore dei lavori pubblici.

Si tratta, in particolare, di misure, frutto di un’intensa azione di sensibilizzazione operata dall’ANCE, che consentono di risolvere alcune criticità legate al tema della revisione prezzi e all’applicazione del DL Aiuti:

  • la prima, inserita nel comma 1, parzialmente modificato in sede di conversione, riguarda la disciplina revisionale applicabile ai contratti privi di meccanismi di aggiornamento prezzi (cd. contratti “esodati”)
  • la seconda, introdotta ex novo dalla legge di conversione al comma 1-bis, riguarda l’applicazione in diminuzione dell’aggiornamento dei prezzi, di cui all’articolo 26, comma 6-bis del DL Aiuti (DL 50/2022).
  1. a) Disciplina revisionale per contratti cd. “esodati”

Il comma 1 dell’articolo 9 prevede che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera a), del DL 4/2022 (cd. DL “Sostegni-ter”), che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del DL 50/2022 (cd. DL “Aiuti”), ai fini della revisione prezzi, si applicano – in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo DL “Sostegni-ter” sopra citato, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara – le disposizioni dell’articolo 60 del nuovo Codice 36/2023 che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi.

Rispetto alla formulazione originaria, il comma ha subito una parziale modifica in sede di conversione.

Infatti, mentre in precedenza il comma faceva riferimento ai contratti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del DL 50/2022”, ora si fa riferimento ai contratti “che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del DL Aiuti 50/2022”.

FOCUS

 La modifica introdotta dalla legge di conversione appare senz’altro positiva, in quanto consente di definire più correttamente quali siano i contratti per i quali è destinata ad operare l’applicazione “in deroga” dell’art. 60.

Infatti, nella precedente formulazione, il legislatore, nell’intento di riferirsi ai contratti che, oltre a riportare il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera b) – mai reso operativo – non avevano beneficiato nemmeno dell’applicazione del DL “Aiuti”, faceva riferimento al mancato accesso ai Fondi ministeriali previsti dall’articolo 26.

Tuttavia, tale dicitura rischiava di dar luogo ad un’applicazione distorta, illogica e potenzialmente foriera di contenzioso dell’articolo 9, potendo, di fatto, attrarre nel suo raggio d’azione anche contratti che, in realtà, avevano già beneficiato del DL Aiuti, sia pure attraverso pagamenti effettuati dalle committenti tramite risorse proprie e non tramite i Fondi ministeriali.

La modifica introdotta dalla legge di conversione, quindi, appare estremamente positiva, in quanto mira ad evitare questo effetto “paradosso”, precisando in modo più puntuale che i contratti destinatari dell’applicazione dell’art. 60 “in deroga” non sono semplicemente quelli che non hanno avuto accesso alle risorse ministeriali previste dal DL Aiuti, ma quelli integralmente fuori dal perimetro applicativo dell’articolo 26 del provvedimento.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 26, per effetto della proroga introdotta dall’ultima legge di Bilancio, potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2025 ai contratti derivanti da:

  • offerte anteriori al 2021
  • offerte comprese tra gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e che non abbiano avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili (cd. FOI, di cui al comma 7).

Ciò considerato, i contratti destinatari dell’applicazione “in deroga” dell’articolo 60, prevista dalla norma in commento, saranno contratti che:

  • contengono il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera b) – obbligatorio per le procedure di gara svolte a partire dal 27 dicembre 2022 e sino al 31.12.2023
  • non sono soggetti all’applicazione dell’art. 26 del DL Aiuti, derivando da offerte successive al 30.6.2023.
  • non hanno ricevuto il contributo FOI per aggiornare il quadro economico prima dello svolgimento della gara

Sulla base della modifica apportata al comma 1, che ha chiarito in modo inequivocabile quali siano i contratti cd. “esodati” destinatari dell’articolo 60 “in deroga”, sembra possibile ritenere che tale comma debba essere applicato in conformità al chiarimento intervenuto con la legge di conversione, fin dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 22 maggio scorso.

Ciò, proprio al fine di evitare che il comma possa applicarsi anche a contratti che, pur non avendo avuto accesso ai Fondi ministeriali dell’articolo 26, abbiano comunque beneficiato del DL Aiuti, tramite pagamenti effettuati dalle amministrazioni con risorse proprie.

 

È rimasta, invece, invariata, la seconda parte del comma 1 che, al fine di poter applicare la disciplina revisionale dell’art. 60 “in deroga”, stabilisce che – ferma la necessità di garantire la copertura delle voci per “imprevisti” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) dell’Allegato I.7 del Codice – debbono essere rispettate, contemporaneamente, due condizioni:

  1. a) coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall’art. 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del Codice (che la fissa tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori);
  2. b) disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti – fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti – e delle eventuali ulteriori somme stanziate annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, lett. e), punto 6), dell’Allegato I.7, che riguarda specificamente gli accantonamenti per la revisione prezzi ex art. 60.

Come già precisato nella precedente news ANCE (ID N. 260684 DEL 23 MAGGIO 2025), riguardo alla condizione menzionata al punto 2) va osservato che, poiché solo per i bandi di gara successivi all’acquisizione di efficacia del nuovo Codice, avvenuta il 1° luglio 2023, è ipotizzabile la presenza di tale tipo di accantonamento, il riferimento sembrerebbe più verosimilmente riferibile agli accantonamenti che, comunque, anche secondo la normativa previgente, andavano iscritti nel quadro economico per gli importi compensativi/revisionali.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che, anche sotto la vigenza del precedente Codice 50/2016, in via transitoria, continuavano ad applicarsi le disposizioni del DPR 207/2010 in tema di progettazione, tra le quali vi era l’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 6, che disponeva l’iscrizione nel quadro economico di tali accantonamenti.

 

  1. b) Applicazione in diminuzione DL “Aiuti”

In sede di conversione, è stato aggiunto all’articolo 9 un nuovo comma 1-bis, che contiene una precisazione di estrema rilevanza in merito all’applicazione dell’articolo 26, comma 6-bis del DL Aiuti.

Viene, infatti, chiarito che, la possibilità di procedere all’applicazione del prezzario aggiornato anche in diminuzione, inserita dalla Legge di Bilancio 2025, va limitata alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2025.

Si tratta di una precisazione fortemente voluta da ANCE, grazie alla quale è stata chiarita l’impossibilità di applicare retroattivamente la disposizione, dovendo la stessa riguardare unicamente i lavori eseguiti/contabilizzati nel corso dell’anno 2025.

 

FOCUS

L’introduzione del nuovo comma 1-bis è di particolare importanza.

Grazie ad esso, infatti, è stata corretta una stortura applicativa riguardante la possibilità di applicare i prezzari aggiornati anche “in diminuzione” rispetto ai prezzi contrattuali, introdotta dall’ultima legge di Bilancio.

Come noto, infatti, quest’ultima, oltre a prorogare l’articolo 26 fino al 31.12.2025, ha introdotto tale possibilità di applicazione in diminuzione, inserendola, in modo generico e senza alcun riferimento temporale, nell’ambito del comma 6-bis, che – come noto – riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati a far data dal 1° gennaio 2023.

Il rischio concreto, quindi, è sempre stato quello che tale previsione venisse applicata dalle committenti anche retroattivamente, coinvolgendo cioè i riconoscimenti riguardanti le annualità precedenti il 2025.

Ora, come ANCE ha avuto modo di evidenziare nelle varie audizioni parlamentari sul tema, la possibilità di applicare il DL Aiuti in diminuzione – innovazione apparsa fin sa subito incoerente con la ratio ispiratrice del provvedimento, nato con l’obiettivo di fornire un sostegno economico alle imprese a fronte degli eccezionali aumenti intervenuti a partire da gennaio 2022 – non poteva essere applicata retroattivamente.

Tale applicazione retroattiva, infatti, avrebbe dato luogo a problemi gravissimi, con il rischio di produrre forte contenzioso, in quanto:

– da un lato, si sarebbe scontrata con l’impossibilità di attuare il recupero delle somme nel caso di lavori con contabilità ormai chiuse

–  e, dall’altro lato, avrebbe creato una grave disparità di trattamento rispetto ai procedimenti con liquidazioni ancora in corso.

Per tali ragioni, come ANCE, abbiamo insistito sulla necessità di introdurre, quanto meno, un chiarimento, al fine di fare chiarezza sul fatto che l’eventuale applicazione “in diminuzione” possa operare con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati a far data dall’entrata in vigore della disposizione medesima (ossia dal 1° gennaio 2025) e giammai in senso retroattivo.

La precisazione introdotta nel comma 1-bis va in questa direzione e consente, una volta per tutte, di fare chiarezza definitiva sul punto.

 

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per ulteriori indicazioni e approfondimenti.


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