Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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27.10.2025 - lavoro

FONDO PREVEDI – ACCORDO DEL 4 LUGLIO 2025 – DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO CONTRATTUALE – IMPORTO SOSTITUTIVO PER RAPPORTI DI LAVORO INFERIORE AI TRE MESI DI DURATA – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E FISCALI – CHARIMENTI CNCE

Con riferimento all’Accordo del 4 luglio 2025 e al relativo addendum del 21 luglio scorso (v., rispettivamente, Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 27/2025 del 15/07/2025 e Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 28/2025 del 22/07/2025), CNCE ha diramato i chiarimenti relativi alle ricadute contributive e fiscali sull’importo sostitutivo erogato dalle Imprese ai dipendenti il cui rapporto di lavoro non raggiunga i tre mesi di durata.

Ricordiamo che, con tale Accordo, le Parti Istitutive del Fondo Prevedi hanno voluto dar seguito a quanto segnalato dalla Covip in merito alla necessità di ridurre il crescente divario tra posizioni associate e posizioni contribuenti.

Nell’Accordo, quindi, si è previsto che l’obbligo di versamento al Fondo da parte del datore di lavoro del cd. “contributo contrattuale” decorra dal momento in cui il rapporto di lavoro del dipendente interessato superi i tre mesi.

Nello specifico, le Parti firmatarie del predetto Accordo hanno definito che agli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore ai tre mesi, dovrà essere riconosciuto dal datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati dall’Accordo stesso.

Nel caso in cui il rapporto di durata inferiore ai tre mesi interessi un operaio, invece, l’importo di cui trattasi sarà versato dall’impresa, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, che provvederà a riconoscerlo al lavoratore in concomitanza con l’erogazione della GNF.

I chiarimenti citati in premessa hanno confermato come l’importo erogato per il titolo sopra richiamato acquisisca per il percipiente natura di reddito di lavoro dipendente.

Di conseguenza:

  • per quanto concerne il profilo contributivo, esso concorre alla normale contribuzione previdenziale e assistenziale, da applicarsi secondo la vigente normativa;
  • per quanto attiene, invece, al profilo fiscale, l’importo di cui trattasi è imponibile, ma il sistema da applicarsi è quello della cd. “tassazione separata”.

La CNCE giunge a tale conclusione rilevando come tra le voci assoggettabili al suddetto particolare sistema, rientrino, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del TUIR le “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti [n.d.r.: di lavoro dipendente]”.

Ad avviso della CNCE, l’importo erogato dai datori di lavoro agli impiegati direttamente e agli operai per il tramite della Cassa Edile/Edilcassa soddisfa entrambi i requisiti richiesti dalla norma da ultimo citata, in quanto la sua corresponsione avviene in dipendenza dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, da un lato, e, dall’altro, il pagamento si configura quale una tantum senza una periodicità fissa nell’erogazione.

 

Alla luce di quanto sopra, quindi, la nota CNCE individua nella già citata tassazione separata il regime fiscale da applicarsi sull’importo di cui trattasi.

Il Servizio sindacale di ANCE Brescia resta, comunque, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.


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