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11.07.2025 - Senza categoria

INAIL – MODELLO OT 23 PER IL 2026 – PUBBLICAZIONE VERSIONE AGGIORNATA E GUIDA ALLA COMPILAZIONE – ISTRUZIONE OPERATIVA 3 LUGLIO 2025

Sul portale istituzionale dell’INAIL sono disponibili la versione aggiornata del Modello OT23, la relativa guida alla compilazione e le istruzioni operative per inoltrare la domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2026.

Il modello individua gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2025, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

L’Istituto precisa che, con l’intento di dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, è stata mantenuta la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le disposizioni normative sopravvenute e con alcuni miglioramenti del testo.

Nello specifico, rispetto al modello dello scorso anno, si segnalano le seguenti novità:

  • è stato eliminato solo l’intervento D-4 del modello OT23 2025 “L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche”, a seguito dell’entrata in vigore dall’11.10.2024 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”;
  • è stato precisato l’ambito di applicazione dell’intervento A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2025 un’analisi termografica di una o più parti di un impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”, indicando che l’analisi termografica di un impianto elettrico può risultare efficace sia come intervento singolo (per accertare lo stato di sollecitazione termica di un impianto, qualora le condizioni ambientali e di carico, nonché lo stato di conservazione dell’impianto portino a ipotizzare una possibile criticità nel suo funzionamento), sia come intervento ripetuto periodicamente nel tempo, a supporto della manutenzione preventiva;
  • è rimasto invariato l’intervento D-5 del modello 2025, che nel modello 2026 è diventato D-4, “L’azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l’addestramento alle azioni di recupero e salvataggio”, tenuto conto delle disposizioni transitorie 1 previste dall’Accordo del 17 aprile 2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

L’INAIL informa di aver aggiornato la documentazione probante, sottolineando l’importanza di tale documentazione per l’impresa, poiché riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto, nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.

l’Istituto ha, inoltre, chiarito che non ci sono variazioni in relazione ai requisiti per la presentazione della domanda, introdotti nell’anno 2025, che prevede due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.

Per inoltrare la domanda, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Infine, si evidenzia che, nella Guida alla compilazione, è stato esplicitato che, ai fini della regolarità con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.  A tal proposito, si ricorda che, in via generale, la definitività di un provvedimento dipende dalla impossibilità di esperire avverso il medesimo gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Allegato 1: OT23 2026 Modello

Allegato 2: OT23 2026 Guida al modello

Allegato 3: OT23 2026 Nota alle Strutture

 


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