Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
27.06.2025 - lavoro

INAIL – VOCE DI TARIFFA “0722” – APPLICAZIONE – ULTERIORI PRECISAZIONI – CIRCOLARE 24 GIUGNO 2025, N. 38

INAIL ha voluto fornire ulteriori precisazioni circa l’applicazione della voce di tariffa “0722” oltre a quelle già specificate negli atti interpretativi nel tempo diramati dall’Istituto.

La voce di cui trattasi è riferita, nelle Tariffe dei premi per l’assicurazione approvate nel 2019, al personale d’ufficio che opera con strumenti elettronici: in sostanza, riguarda le attività dei dipendenti, inquadrati nelle categorie impiegatizie, che svolgono attività esposte al cosiddetto “rischio elettrico”.

Nella circolare in commento, INAIL, dopo una lunga ricostruzione delle ragioni che indussero, anche alla luce di alcuni orientamenti giurisprudenziali, a istituire la già citata voce di tariffa, rileva come la declaratoria di quest’ultima, anche nelle Tariffe 2019, abbia mantenuto una continuità con lo sviluppo della stessa nel corso del tempo: l’unica modifica apportata riguarda, in effetti, l’esplicita inclusione, fra le attività d’ufficio, dell’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa.

La circolare precisa che per attività di ufficio si intendono, in definitiva, tutte quelle attività svolte normalmente in ambito amministrativo con uso diretto di computer e di altre macchine elettriche che assicurano la corretta gestione degli adempimenti interni dell’impresa o dei suoi rapporti verso l’esterno.

INAIL ricorda, però, come siano chiaramente escluse dalla voce “0722” le operazioni svolte mediante videoterminale ma effettuate nell’ambito di specifici settori produttivi (ad esempio siderurgici o chimici): in questo caso, il rischio elettrico, derivante da tale uso, viene ricompreso nella classificazione del settore tariffario delle mansioni svolte dal dipendente interessato.

Da ultimo, la circolare ricorda come la voce “0722” goda di autonomia classificatoria, nonostante le attività ad essa riconducibili possano essere viste come complementari e sussidiarie rispetto alla lavorazione principale esercitata dall’impresa.

Tale situazione costituisce, in effetti, un’eccezione rispetto al criterio ordinario che prevede la ricomprensione delle attività complementari e sussidiarie nella classificazione dell’attività principale aziendale.

E’ interessante, al riguardo, l’esplicitazione, nella circolare dell’esigenza da cui nasce tale deroga: in sostanza, se quest’ultima non fosse stata prevista, gli impiegati degli uffici di un’impresa edile sarebbero da inquadrare secondo il maggior rischio derivante dall’attività esercitata dall’impresa e, quindi, sarebbero assoggettati allo stesso premio degli operai.

Tale situazione, evitata dalla deroga di cui trattasi, comporterebbe, da un lato, un maggior costo dell’assicurazione per l’impresa interessata e, dall’altro, la riconducibilità della voce “0722” a poche realtà, quali banche, uffici postali e società di servizi generali, in cui l’attività esposta al “rischio elettrico” costituisce l’attività principale aziendale.

Allegato: Circolare


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941