INL – COLLEGATO LAVORO – DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI – NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE VERSO L’ISPETTORATO – NOTA 29 APRILE 2025, N. 3984
Con nota del 29 aprile 2025, n. 3984, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha preso atto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 6/2025 (v. Newsletter Ance Brescia n. 13/2025 del 7 aprile 2025) e ha conseguentemente aggiornato il modello con cui il datore può comunicare alla sede provinciale del suddetto Ispettorato l’assenza ingiustificata di un proprio dipendente.
L’intervento dell’Ispettorato si inserisce nel quadro dei chiarimenti applicativi della previsione contenuta nel cd. “Collegato Lavoro” che ha introdotto la possibilità, per il datore, di dare comunicazione all’ITL competente per territorio dell’assenza ingiustificata di un lavoratore protrattasi oltre il termine definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al rapporto, o, in mancanza di disciplina contrattuale, superiore a quindici giorni.
Quanto sopra servirebbe, nella logica del Legislatore, a configurare un caso di dimissioni per fatti concludenti cui ricollegare la non spettanza della NASpI all’interessato.
La modifica del modello si è resa necessaria perché il Ministero, nella circolare sopra citata, ha specificato che, nei casi in cui il CCNL preveda un termine diverso rispetto ai quindici giorni contemplati dalla norma di legge, lo stesso potrà trovare applicazione solo se sia superiore a quello legale, in quanto, ad avviso del Ministero, la deroga alla norma di cui trattasi sarebbe possibile solo se migliorativa rispetto alle disposizioni di legge.
In realtà, come già notato nel precedente commento di Ance Brescia, poiché il CCNL per i dipendenti di imprese edili ed affini riconduce la risoluzione del rapporto ad un’assenza ingiustificata protrattasi per soli tre giorni consecutivi, di gran lunga inferiore alla posizione ministeriale, quest’ultima pare costringere le imprese a privilegiare il tradizionale licenziamento, piuttosto che seguire la nuova procedura.
Alla luce di quanto sopra, consigliamo le imprese di contattare il Servizio Sindacale di Ance Brescia per il necessario supporto in caso di assenze ingiustificate di un dipendente a fronte, da un lato, della condivisibile novella normativa e, dall’altro, purtroppo, dall’interpretazione ministeriale sopra sinteticamente rappresentata.
Allegato 1: INL_nota_3984-2025
Allegato 2: Facsimile modello Comunicazione a ITL
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