Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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13.10.2025 - lavoro

INPS – ACCORDO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE FRA ITALIA E REPUBBLICA DI MOLDOVA – INDICAZIONI INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE – CIRCOLARE 30 SETTEMBRE 2025 N. 131

Il 1° settembre 2025 è entrato in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024 e ratificato con la legge 23 giugno 2025, n. 98, nonché la relativa Intesa amministrativa, firmata a Roma il 21 luglio 2025. Tale Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni in materia di sicurezza sociale dei due Stati contraenti, al fine di garantire la parità di trattamento e la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale.

Con la circolare 30 settembre 2025, n. 131, l’INPS ha inteso illustrare le disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dall’Accordo e dalla relativa Intesa amministrativa.

Per quanto di interesse dei datori di lavoro italiani, l’INPS sottolinea come il principio di fondo sia quello della territorialità della legislazione applicabile: pertanto, al di fuori dei casi espressamente previsti dall’Accordo, al lavoratore deve applicarsi la legislazione dello Stato nel cui territorio egli esercita la sua attività.

In effetti, una delle eccezioni al suddetto principio riguarda il lavoro subordinato: pertanto, il dipendente di un’impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell’altro Stato, resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione non superi il periodo di ventiquattro mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro mesi. La predetta disciplina si applica anche al lavoratore autonomo.

Nell’ipotesi di applicazione della suddetta eccezione, ossia di deroga alla territorialità della legislazione applicabile, con assoggettamento, quindi, al lavoratore inviato in Moldova della normativa previdenziale italiana, la Sede INPS territorialmente competente, previa valutazione della sussistenza di tutti i requisiti e condizioni, deve rilasciare, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, il certificato di copertura contributiva tramite l’apposito modello “IT/MD 101”.

La circolare sottolinea come i certificati di copertura debbano essere richiesti prima dell’inizio della loro validità in relazione ai periodi certificati. Tuttavia, in caso di mancato rilascio del relativo certificato di copertura nei tempi previsti, in circostanze eccezionali e debitamente motivate, la relativa richiesta può essere presa in considerazione purché pervenga entro il periodo di validità specificato nel certificato di copertura.

 

Allegato: INPS Italia Moldova – Allegato


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