INPS – ACCORDO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE FRA ITALIA ED ALBANIA – INDICAZIONI INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE – CIRCOLARE 1° LUGLIO 2025, N. 106 E MESSAGGIO 5 SETTEMBRE 2025 N. 2602
Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito indicazioni per il trattamento contributivo dei lavoratori distaccati da o in Albania, in applicazione dell’Accordo bilaterale sulla sicurezza sociale tra l’Italia e quello Stato, entrato in vigore dal 1° luglio 2025.
L’Istituto precisa che, per i distacchi dall’Italia verso l’Albania, si applicano le regole già in vigore negli accordi simili, con la specificità della necessaria apertura, da parte del datore di lavoro, di un’apposita posizione contributiva contrassegnata con il codice “4Z”.
Per i distacchi dall’Albania all’Italia, invece, il datore di lavoro interessato dovrà utilizzare nel flusso Uniemens il codice “Tipo Contribuzione” di nuova istituzione “78” avente significato di “lavoratori stranieri provenienti dall’Albania distaccanti in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel Paese d’origine”.
Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito dell’Accordo, gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.
Con l’occasione ricordiamo che Il campo di applicazione dell’Accordo ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, le forme assicurative di seguito riportate:
– l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
– le gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);
– la gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria;
– i regimi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, l’Accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica, analogamente a quanto previsto dall’Accordo con lo Stato di Israele e dall’Accordo con la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale (cfr. rispettivamente le circolari n. 196 del 2 dicembre 2015 e n. 168 del 9 ottobre 2015);
– l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
– l’assicurazione per l’indennità di malattia, compresa la tubercolosi e la maternità.
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale albanese, invece, l’Accordo si applica:
– all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
– all’assicurazione per l’indennità di malattia e maternità;
– all’assicurazione contro la disoccupazione.
L’INPS ha commentato l’Accordo di cui trattasi con circolare 1° luglio 2025, n. 106, nella quale ha sottolineato come lo stesso sancisca, come regola generale, il principio della territorialità della legislazione applicabile: pertanto, al di fuori dei casi espressamente previsti dall’Accordo, al lavoratore deve applicarsi la legislazione dello Stato nel cui territorio egli esercita la sua attività.
Tra i casi espressamente previsti, però, rientra l’ipotesi del lavoratore dipendente di un’impresa con sede in uno degli Stati contraenti (quindi in Italia o in Albania) che sia stato inviato nel territorio dell’altro Stato. In questa ipotesi, quindi, tale lavoratore resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la durata del distacco non superi i 24 mesi di durata.
Nell’ipotesi di deroga al principio della territorialità della legislazione applicabile, con assoggettamento, quindi, al lavoratore inviato in Albania della normativa previdenziale italiana, la Sede INPS territorialmente competenti dell’INPS, previa valutazione della sussistenza di tutti i requisiti e condizioni, deve rilasciare, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, rilasciare il certificato di copertura contributiva tramite l’apposito modello “IT/AL 101”.
La circolare conclude ricordando che i certificati di copertura devono essere richiesti prima dell’inizio della loro validità in relazione ai periodi certificati. Tuttavia, in caso di mancato rilascio del relativo certificato di copertura nei tempi previsti, in circostanze eccezionali e debitamente motivate, la relativa richiesta può essere presa in considerazione purché pervenga entro il periodo di validità specificato nel certificato di copertura.
Allegato: INPS Italia Albania – Messaggio 2602
Allegato: INPS Italia Albania – Circolare 106
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