Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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23.06.2025 - lavoro

INPS – BONUS GIOVANI – INCREMENTO OCCUPAZIONALE – CHIARIMENTI –

Facciamo seguito alla precedente comunicazione in materia (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 19/2025 del 20/05/2025), per informare che l’INPS con il messaggio n. 18 giugno 2025, n. 1935 ha fornito ulteriori indicazioni sull’esonero contributivo c.d. Bonus giovani di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024.

In via preliminare, l’Istituto ricorda che la misura di tale incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata ai sensi del successivo comma 7 del citato articolo 22 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.

Nello specifico, all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il Dicastero ha precisato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo in esame, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

Conseguentemente, tale condizione di ammissibilità viene richiesta, analogamente a quanto già previsto per la legittima fruizione dell’esonero “Donne” di cui all’articolo 23 del medesimo decreto Coesione e per l’esonero “Giovani” di cui al comma 3 dell’articolo 22 del medesimo decreto, anche per l’esonero “Giovani” di cui al comma 1 dell’articolo 22 in esame.

Pertanto, l’Inps ha informato che è risultato necessario un aggiornamento delle procedure attuative e del modulo di domanda con particolare riferimento alle indicazioni fornite con la circolare n. 90/2025.

In particolare, il modulo di domanda è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.

Allegato: Messaggio-numero-1935-del-18-06-2025


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