NELL’AFFIDAMENTO DIRETTO È SEMPRE OBBLIGATORIO MOTIVARE LE RAGIONI DELLA SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
(Tar Sardegna, Sez. I, 03/10/2025, n. 793)
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1.1. L’eccezione, avuto riguardo agli specifici contorni della vicenda, è priva di pregio.
1.1.1. La natura fiduciaria dell’affidamento in questione, infatti, sebbene conduca ad una accentuazione dei margini di discrezionalità tecnica e amministrativa ordinariamente riscontrabili nelle procedure ad evidenza pubblica, stante appunto la natura non comparativa delle valutazioni operate dalla Stazione Appaltante, non preclude tuttavia in radice l’esercizio del sindacato giurisdizionale di legittimità dell’operato dell’amministrazione allorquando la scelta operata dalla medesima si palesi manifestamente illogica o irragionevole, financo arbitraria, oppure frutto di un palese travisamento dei fatti: v., sul punto, TAR Lombardia – Milano, IV, n. 1778 del 2024, in tema di affidamento diretto di un servizio sotto – soglia, previa richiesta di preventivi, senza alcuna regolamentazione procedimentale di tipo valutativo, salvo poi, in concreto, giudicare priva di vizi di legittimità la valutazione compiuta dal RUP con il verbale impugnato.
1.1.2. Il Collegio, pur prendendo atto dei rilievi difensivi e dei richiami giurisprudenziali operati in particolare dall’Avvocatura dello Stato, considera condivisibile l’affermazione giurisprudenziale secondo la quale nelle procedure di affidamento diretto il D.Lgs. n. 36 del 2023, pur prevedendo che la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), lascia fermo l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, comma 2: “in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”), di modo che tale scelta -pur eminentemente discrezionale- “non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ove sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti;” (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sent., 27/05/2025, n. 958).
1.1.3. Nel caso di specie, peraltro, la Commissione non si è limitata a valutare come preferibile l’offerta della controinteressata (cosa che avrebbe ben potuto fare pur in presenza di un minor ribasso offerto, rappresentando anche succintamente le ragioni della scelta), ma ha disposto l’esclusione dalla procedura della ricorrente sulla base di una pluralità di considerazioni che la xxx contesta alla luce del contenuto della lex specialis e della documentazione versata in gara.
1.1.4. In un simile contesto, pertanto, rientra nell’ambito del sindacato di legittimità rimesso a questo Collegio il vaglio delle doglianze avanzate dall’esponente e l’apprezzamento circa l’effettiva sussistenza dei profili di travisamento fattuale, manifesta irragionevolezza e arbitrarietà prospettati dalla società, profili che avrebbero condotto l’amministrazione ad escludere in radice la possibilità di un apprezzamento tecnico-economico dell’offerta presentata dalla ricorrente.
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