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22.09.2025 - lavori pubblici

PARERE MIT SULLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE – CHIARIMENTI SUL RUOLO DEL RUP E INCOMPATIBILITA’

Ance Brescia informa che, in tema di appalti pubblici, il MIT con il parere del 03/06/2025, n. 3515, ha fornito indicazioni in merito ai soggetti che devono effettuare l’attività di verifica della progettazione.

La verifica della progettazione è una delle attività più delicate nelle procedure di affidamento e realizzazione di lavori pubblici. Ma chi deve svolgerla, in concreto, nelle diverse ipotesi previste dal Codice dei contratti? Quando si parla di “uffici tecnici delle stazioni appaltanti” si deve includere anche il RUP? E cosa succede se il RUP risulta incompatibile?

Al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati posti, in specifico, i seguenti quesiti:

–  se ai sensi della lett. c), dell’art. 34, comma 2, dell’Allegato I.7 al D. Lgs.36/2023, per “uffici tecnici delle stazioni appaltanti” si intende anche il RUP;
– se ai sensi della lett. d),dell’art. 34, comma 2, dell’Allegato I.7 al D. Lgs.36/2023, in caso di incompatibilità del RUP (perché ha svolto attività di progettazione o direzione lavori ecc.), la verifica può essere svolta dai tecnici della stazione appaltante anche se la medesima non dispone di un sistema interno di controllo qualità SGQ con certificazione UNI EN ISO 9001; oppure in questo caso occorre dare incarico di verifica a società esterne.

La lett. c) dell’art. 34, comma 2, dell’Allegato I.7 al D. Lgs.36/2023 prevede che, per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e fino a 1 milione di euro, l’attività di verifica della progettazione è effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.
La lett. d) dell’art. 34, comma 2, dell’Allegato I.7 al D. Lgs.36/2023 prevede che, per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, l’attività di verifica è effettuata dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 15, comma 6, del D. Lgs.36/2023.

Il MIT ha precisato, pertanto, quanto segue.
Per gli importi indicati nella lett. c) dell’art. 34, comma 2, dell’Allegato I.7 al D. Lgs.36/2023, la verifica non può essere effettuata dal RUP ma da un ufficio tecnico, inteso quale struttura interna alla stazione appaltante incaricata della progettazione e/o direzione lavori. Nel caso in cui la stazione appaltante non sia in possesso di un sistema interno di controllo della qualità, né è altrimenti possibile rivolgersi alle strutture tecniche di altre amministrazioni, la medesima per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l’appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni (art. 36, comma 2, dell’Allegato I.7 al D. Lgs.36/2023); con l’ulteriore specificazione che, in tale evenienza, ai sensi dell’art. 37, comma 2, dell’allegato I.7 al D. Lgs.36/2023, l’attività di verifica della progettazione è affidata unitariamente. Inoltre, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista;
Per gli importi indicati nella lett. d) dell’art. 34, comma 2, dell’Allegato I.7 al D. Lgs.36/2023, In caso di incompatibilità del RUP, la verifica può essere svolta da personale interno alla stazione appaltante purché la stazione appaltante medesima disponga di un sistema interno di controllo di qualità, ex artt. 34, comma 2, lett. c) e 36, comma 3, dell’Allegato I.7 del D. Lgs.36/2023.

Pertanto:

  • per i lavori sopra i 150mila euro e fino a 1 milione, la verifica è compito degli uffici tecnici (se presenti e qualificati), ma non del RUP;
  • in caso di incompatibilità del RUP, la verifica può essere svolta da personale interno solo se l’amministrazione è dotata di un SGQ certificato UNI EN ISO 9001;
  • in mancanza, occorre affidare la verifica all’esterno, attraverso un appalto di servizi, come previsto dall’art. 36 dell’Allegato I.7.

Sul punto, il MIT richiama anche il precedente parere n. 2269, che aveva già chiarito la necessità di ricorrere a soggetti esterni quando manchi un sistema interno di controllo qualità.
Anche quando la verifica è affidata a soggetti terzi, il RUP mantiene un ruolo di supervisione, garantendo il contraddittorio tra progettista e verificatore.

Il parere offre alcune indicazioni pratiche di grande utilità:

  • distinzione tra “uffici tecnici” e RUP: quest’ultimo può svolgere la verifica solo nei casi previsti dalla lett. d) dell’art. 34;
  • incompatibilità del RUP in caso abbia svolto attività di progettazione o DL: la verifica può restare interna solo in presenza di un SGQ certificato UNI EN ISO 9001;
  • in assenza di SGQ, l’amministrazione deve affidare la verifica all’esterno, tramite appalto di servizi, con affidamento unitario.
  • il RUP mantiene un ruolo di supervisione e resta garante del corretto sviluppo del procedimento.

La verifica è, infatti, un’attività di garanzia, volta a tutelare la stazione appaltante, senza che possa essere ridotta a un mero adempimento formale.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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