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27.06.2025 - lavori pubblici

PARTECIPAZIONE ALLE GARE E ISCRIZIONE CAMERALE: TRA RISCHIO DI ESCLUSIONI FORMALISTICHE E PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE

(Tar Lombardia, sez. I, sentenza 9 giugno 2025, n. 2073)

«Ai fini della partecipazione alle gare pubbliche il possesso di idonea certificazione non può essere correlato all’attribuzione di una certa sigla piuttosto che di un’altra, dovendosi tenere conto che oggetto della certificazione non è un determinato prodotto, ma un processo produttivo, che risulta coperto dalle certificazioni della ditta controinteressata».

Il Tar Lombardia-Milano, con la sua recente decisione in materia di gare pubbliche, offre spunti significativi per analizzare l’operatività e la natura giuridica del possesso di “idonea certificazione” da parte dei concorrenti.

In primo luogo, è importante sottolineare che, nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica, il requisito dell’iscrizione camerale rappresenta un elemento fondamentale di idoneità professionale, da considerarsi prioritaria rispetto agli altri requisiti specifici che attestano le capacità tecnico-professionale ed economico-finanziarie dei partecipanti (art. 83, I lett. a, III, D.lgs. n. 50/2016 e attualmente art. 100, D.lgs. n. 36/2023) (Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2025, n. 3191).

La certificazione camerale, infatti, ha una funzione sostanziale, poiché rappresenta un filtro che consente l’ingresso in gara solo ai concorrenti che possiedono una reale professionalità, coerente con le prestazioni richieste dalla procedura evidenziale (Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 10 marzo 2025, n. 4997; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 26 febbraio 2024, n. 3807; Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 5 dicembre 2023, n. 3647).

In base a tale razionale – nell’ambito di una lettura del bando che sia conforme ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, tenendo conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (artt. 1363, 1367, 1369 c.c.) – si può ricavare, secondo una prima interpretazione, la necessità di una corrispondenza contenutistica, idealmente completa, tra le informazioni relative alla professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, che può essere dedotto dal complesso delle prestazioni previste nello stesso. Questo perché l’oggetto sociale rappresenta la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti e assumere obblighi solo in relazione alle attività incluse nello stesso, come attestato nel certificato camerale (Cons. Stato, Sez. IV, 23 settembre 2015, n. 4457).

A parziale mitigazione di tale interpretazione, si argomenta che la corrispondenza tra le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto d’appalto non debba tradursi in una sovrapponibilità perfetta e assoluta di tutte le componenti dei due termini di riferimento. Invece, tale corrispondenza va valutata in base a un criterio che risponda alla finalità di verifica della idoneità professionale richiesta, e quindi attraverso un’analisi non atomistica né frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni previste nel contratto (Tar Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 26 marzo 2025, n. 114).

Diversamente, un’applicazione rigida e formalistica del requisito porterebbe a un’ammissione alla gara esclusivamente per quegli operatori la cui attività sociale corrisponda perfettamente a tutte le componenti del servizio oggetto della gara (senza considerare l’importanza relativa delle singole prestazioni), con il rischio di limitare ingiustificatamente la partecipazione alla gara, e compromettendo così la finalità stessa di un confronto competitivo e comparativo.

Pertanto, l’esigenza di garantire la serietà e l’adeguata qualificazione degli offerenti deve essere bilanciata con gli obiettivi di massima partecipazione e concorrenza. È infatti nell’interesse pubblico non tanto la creazione o il rafforzamento di riserve di mercato a favore di determinati operatori economici, quanto piuttosto l’ampliamento del mercato stesso, includendo concorrenti per i quali sia possibile formulare un giudizio di affidabilità professionale complessivo (Tar, Valle d’Aosta, 12 gennaio 2016, n. 2; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 6 dicembre 2016, n. 3165).

Inoltre, è stato sottolineato che, ai fini dell’integrazione del requisito di idoneità professionale, l’oggetto sociale da solo non può essere considerato sufficiente, poiché esso esprime solamente la capacità di agire della società, delineando i settori – peraltro, potenzialmente illimitati – nei quali la stessa potrebbe teoricamente operare (Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2021, n. 508; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2176; CGA, 26 marzo 2020, n. 213). È necessario, quindi, fare riferimento all’attività effettivamente svolta dall’impresa, come risultante dall’iscrizione alla Camera di Commercio, escludendo dal requisito quelle aree “operative” presenti nell’oggetto sociale ma non effettivamente attivate (Cons. Stato, Sez. V, 18 luglio 2022, n. 6131).

In questa ottica, è evidente che “per verificare il possesso del requisito di idoneità professionale non basta fare riferimento all’astratto oggetto sociale dell’impresa, ma bisogna considerare l’attività effettivamente svolta, come risulta dalla certificazione della Camera di Commercio” (Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2022, n. 2818; Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2023, n. 5620; Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2023, n. 657).

Ne consegue, come già accennato, che l’idoneità professionale può essere dimostrata tramite l’iscrizione nel registro delle imprese, ma non esclusivamente sulla base dell’oggetto sociale indicato. Questo, infatti, pur definendo l’ambito delle attività che un’impresa può teoricamente svolgere in relazione alla capacità di agire dei suoi legali rappresentanti, non attesta il concreto esercizio di una specifica attività. Le risultanze del registro delle imprese, invece, riflettono l’attività effettivamente svolta dall’impresa, specificando le aree operative “prevalenti” e “secondarie”, cioè gli ambiti che sono realmente attivati (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2023, n. 11150).

In tal senso, secondo il Tar Veneto, Venezia, Sez. I, 29 maggio 2025, n. 855, è necessario “consentire alle imprese partecipanti a gare d’appalto di provare, con ogni mezzo, ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante. In caso contrario, si introdurrebbero, in primo luogo, cause amministrative di esclusione in contrasto con disposizioni legali chiare; inoltre, si rischierebbe di applicare sanzioni espulsive sproporzionate rispetto alle reali esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, che devono poter contare esclusivamente sull’effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale o, nel caso specifico, sul rispetto delle norme relative alla responsabilità sociale delle imprese

Ciò che rileva per l’amministrazione aggiudicatrice è, in definitiva, il concreto possesso dei requisiti di qualità aziendale (Tar Lombardia, Milano, sez. I, 13 dicembre 2024, n. 3642).

È inoltre necessario evitare una indebita commistione tra il requisito di idoneità professionale e i requisiti speciali di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale: il primo riguarda infatti la verifica dell’idoneità professionale, che si dimostra esclusivamente tramite l’iscrizione alla Camera di commercio, senza possibilità di ricorrere all’avvalimento; i secondi, invece, attengono alla capacità dell’operatore economico di eseguire l’appalto (Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10974).

In definitiva, si può affermare (Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 29 novembre 2023, n. 897; Tar Lazio, Roma, sez. IV bis, 13 marzo 2023, n. 4371) che l’individuazione dell’attività prevalente non può essere fondata unicamente sui codici ATECO. La verifica della concreta coerenza tra la descrizione delle attività risultante dal certificato camerale, i requisiti di ammissione previsti dalla lex specialis e l’oggetto complessivo dell’appalto deve avvenire attraverso un esame comparativo di tutte le informazioni contenute nel certificato stesso rispetto alle caratteristiche dell’appalto. Tale corrispondenza deve essere valutata secondo un criterio di proporzionalità e in funzione della finalità di accertare l’effettiva idoneità professionale dell’operatore economico.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

ALLEGATO Tar Lombardia, sez. I, sentenza 9 giugno 2025, n. 2073


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