STAZIONI APPALTANTI NON QUALIFICATE – PARERE MIT SULL’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
Ance Brescia comunica che il MIT con il parere del 23 giugno 2025, n. 3619 è intervenuto sul tema dell’affidamento della progettazione a un professionista esterno in caso di stazione appaltante non qualificata.
Nel quesito la stazione appaltante in questione si chiede quando un ente privo di qualificazione può affidare la progettazione a un professionista esterno e approvare il progetto e cosa succede se i lavori superano la soglia di 500mila euro e si ricorre a una Centrale Unica di Committenza. In sintesi: può l’ente, pur non essendo qualificato, affidare la progettazione a un professionista esterno e approvare autonomamente il progetto?
Ricordiamo che il nuovo Codice dei Contratti ha introdotto un sistema di qualificazione che distingue nettamente le attività di:
- affidamento dei lavori (art. 4, Allegato II.4)
- affidamento dei servizi e forniture (art. 5, Allegato II.4)
Ogni stazione appaltante deve possedere la qualificazione idonea per ciascuna tipologia di prestazione e per le soglie di valore previste, con la conseguenza che la qualificazione per i lavori non si estende automaticamente alla fase di progettazione.
La disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti trova la sua principale regolamentazione negli articoli 62 e 63 del d.Lgs. n. 36/2023.
I requisiti, i criteri e le modalità operative per il rilascio della qualificazione sono disciplinati nel dettaglio nell’Allegato II.4 al Codice.
Alla luce di quanto riepilogato, il parere del MIT fornisce una risposta netta e negativa: la possibilità di affidare servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie dell’affidamento diretto presuppone la qualificazione per i servizi o, in alternativa, la qualificazione per i lavori di importo corrispondente.
In sostanza, l’ente non qualificato può operare solo entro i limiti dell’affidamento diretto o deve ricorrere a un soggetto qualificato anche per la progettazione.
Sul punto, il MIT richiama esplicitamente l’art. 62, comma 6, del Codice, che delimita le facoltà operative delle stazioni appaltanti non qualificate, l’Allegato II.4, che disciplina i requisiti distinti per le attività di progettazione e per quelle di affidamento, e le soglie previste per l’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura, che restano il principale riferimento per valutare l’autonomia dell’ente.
Per gli enti non qualificati si delineano tre alternative:
- Limitare gli affidamenti di progettazione entro le soglie del diretto (senza però operare un frazionamento artificioso degli appalti);
- conseguire la qualificazione necessaria per i servizi;
- delegare integralmente la gestione a una Centrale Unica di Committenza qualificata anche per la progettazione.
In ogni caso, è essenziale che gli enti non qualificati definiscano con precisione il perimetro delle proprie competenze per evitare illegittimità procedurali e responsabilità amministrative.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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