Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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07.09.2026 - sicurezza

AGGIORNAMENTO PERIODICO RLS – IMPRESE CON MENO DI 15 LAVORATORI – INDICAZIONI ESEB

Si ricorda alle imprese che la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere aggiornata nel tempo attraverso una formazione periodica, finalizzata a garantire il mantenimento delle competenze necessarie allo svolgimento del ruolo.

L’articolo 37, comma 11 del Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce che la durata dell’aggiornamento periodico della formazione dell’RLS non può essere inferiore a:

  • 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori;
  • 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori.

Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, invece, la norma demanda alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico.

In attesa di una specifica regolamentazione da parte del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché in considerazione dell’importanza del ruolo svolto dall’RLS all’interno dell’azienda e della necessità di mantenere nel tempo aggiornate le conoscenze in materia di salute e sicurezza, ESEB consiglia alle imprese con meno di 15 lavoratori di prevedere periodicamente la partecipazione dell’RLS a un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.

Tale indicazione rappresenta una raccomandazione di ESEB, a fronte delle richieste pervenute, finalizzata a garantire un adeguato mantenimento delle competenze dell’RLS; pertanto, deve intendersi transitoria e suscettibile di aggiornamento in relazione all’eventuale emanazione di nuove disposizioni normative o alla definizione di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva nazionale.


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