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28.09.2026 - lavori pubblici

ANAC AGGIORNA LE REGOLE SULLE MISURE STRAORDINARIE A CARICO DELLE IMPRESE – NUOVE REGOLE PER COMMISSARIAMENTO, SOSTEGNO E MONITORAGGIO

Ance Brescia comunica che con l’Atto del 21 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2026, ANAC ha aggiornato la disciplina del procedimento che precede la proposta del Presidente dell’Autorità al Prefetto per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione, previste dall’articolo 32 del D.L. 90/2014.

L’impianto generale del procedimento non cambia: il Presidente dell’ANAC valuta la sussistenza dei presupposti e può proporre al Prefetto l’applicazione di una o più misure straordinarie oppure disporre l’archiviazione. La decisione sull’applicazione delle misure, sulla loro durata e sulle modalità di esecuzione resta di competenza del Prefetto. Cambiano, tuttavia, alcune previsioni relative ai presupposti, alle priorità nella trattazione dei casi, alle segnalazioni, che si illustrano di seguito.

Di seguito, il commento da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di Ance.

Articoli 1 e 2 – coordinamento con il nuovo Codice e potere di proposta 

Oltre al richiamo del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, il nuovo Atto contiene anche quello al Protocollo di collaborazione tra ANAC e Guardia di Finanza sottoscritto l’8 gennaio 2025, nonché alle modifiche intervenute nell’organizzazione dell’Autorità e all’aggiornamento del Regolamento sull’accesso.

Alle disposizioni in commento è affiancata, poi, una nota illustrativa, destinata a descrivere il quadro normativo e le modalità seguite nella gestione dei procedimenti.

L’articolo 1 aggiorna conseguentemente le definizioni contenute nel testo dell’Atto, mentre l’articolo 2 precisa che lo stesso disciplina il potere di proposta del Presidente dell’ANAC relativo alle misure previste dai commi 1 e 8 dell’articolo 32 del D.L. 90/2014.

 

Articolo 3 – i presupposti per l’intervento

L’articolo 3 non presenta modifiche sostanziali rispetto al testo del 2022, confermando i presupposti necessari per l’esercizio del potere di proposta del Presidente dell’ANAC. Per maggiore completezza, si ricorda tuttavia che, per l’esercizio del potere di proposta del Presidente, devono ricorrere:

  • un provvedimento dell’autorità giudiziaria, adottato nell’ambito di un procedimento penale, che contesti uno dei reati indicati dalla disposizione oppure faccia emergere situazioni anomale e sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali collegati a un contratto pubblico;
  • la riferibilità, anche in via presuntiva, dei fatti illeciti all’operatore economico titolare del contratto;
  • l’accertamento dei fatti, inteso come consistenza oggettiva di condotte in grado di incidere, secondo un criterio di qualificata probabilità, sul corretto svolgimento della procedura di affidamento o sull’esecuzione del contratto, e la gravità degli stessi.

 

Articolo 4 – fonti informative

Dopo la disciplina dei presupposti contenuta nell’articolo 3, l’articolo 4 regola le attività di supporto al Presidente.

Il nuovo testo amplia le fonti attraverso le quali ANAC può venire a conoscenza dei fatti. Accanto alle comunicazioni provenienti dall’Autorità giudiziaria, dalle amministrazioni e dagli uffici dell’ANAC, dai soggetti privati e dalle fonti aperte, vengono ora richiamate espressamente anche le segnalazioni provenienti da soggetti pubblici.

Cambia anche il contenuto della nota informativa predisposta con il supporto della Guardia di Finanza. Oltre alla forma giuridica, all’assetto proprietario e di governo, alle dimensioni, all’organizzazione e al fatturato dell’operatore economico, devono essere considerati l’eventuale adozione di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e il possesso di certificazioni ISO in materia di prevenzione della corruzione. Inoltre, si prevede che la nota non sia più predisposta per il Presidente, come stabiliva il testo del 2022, ma per l’Ufficio incaricato dell’istruttoria.

 

Articolo 5 – le priorità nella trattazione dei casi

L’articolo 5 modifica i criteri utilizzati per stabilire l’ordine di trattazione delle comunicazioni e delle segnalazioni.

Restano prioritari gli affidamenti di particolare interesse e quelli caratterizzati da un rischio corruttivo maggiore o più diffuso. Fra gli affidamenti di particolare interesse continuano a rientrare quelli finanziati con fondi europei, comprese le risorse PNRR e PNC, quelli relativi a grandi eventi e quelli disposti in seguito a calamità naturali.

Il riferimento alle grandi infrastrutture viene ora coordinato con il nuovo Codice e riguarda le grandi infrastrutture strategiche e gli insediamenti prioritari indicati dall’articolo 39 del D.Lgs. 36/2023. 

Cambiano anche le soglie economiche utilizzate per individuare gli affidamenti di particolare interesse da trattare prioritariamente. Per i lavori, si passa da un importo pari o superiore a 50 milioni di euro ad un importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Per gli affidamenti di servizi e forniture, invece, la soglia scende da un importo superiore a 7 milioni ad un importo superiore a 5 milioni di euro.

I contratti ancora in corso di esecuzione non costituiscono più una categoria autonoma di priorità, ma il nuovo Atto stabilisce invece che, all’interno di ciascuna trattazione, devono essere esaminate con precedenza le vicende relative agli eventuali contratti ancora in esecuzione. 

 Non viene più riproposto, inoltre, il riferimento, presente nel 2022, alla necessità di tenere conto dei tempi di conclusione del procedimento in rapporto alla durata del contratto.

 

Articolo 6 – le ipotesi di archiviazione preistruttoria

L’articolo 6 amplia i casi nei quali il Dirigente può disporre l’archiviazione d’ufficio prima dell’apertura del procedimento. 

Tra le ipotesi compare espressamente l’avvenuta applicazione nei confronti dell’impresa aggiudicataria della misura cautelare prevista dall’articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 231/2001. 

Viene inoltre ampliato il riferimento alle misure adottate dall’autorità giudiziaria. Accanto alla confisca, al sequestro e all’amministrazione giudiziaria dell’impresa, il nuovo testo menziona il controllo giudiziario, la prevenzione collaborativa e le altre misure di prevenzione. 

Tra gli elementi che possono rendere inadeguata l’applicazione delle misure straordinarie viene aggiunto il valore particolarmente esiguo dell’utilità derivante dalle condotte illecite o dalle situazioni anomale. 

Viene anche riformulato il criterio relativo alle dimensioni dell’impresa. Il testo del 2022 faceva riferimento a una struttura organizzativa e dimensionale estremamente ridotta. Le nuove disposizioni considerano invece l’assenza di una struttura organizzativa o dimensionale apprezzabile, tenendo conto anche del numero esiguo degli occupati.

Il richiamo ai poteri generali dell’ANAC viene infine aggiornato con il riferimento all’articolo 222, comma 3, del nuovo Codice.

 

Articolo 10 – audizioni

L’articolo 10 introduce una specifica disciplina per gli operatori economici che presentano spontaneamente impegni diretti a ripristinare la legalità nella propria organizzazione.

In questo caso il Dirigente dispone l’audizione dell’impresa per valutare l’idoneità degli impegni. Nel testo del 2022 l’audizione era prevista soltanto in termini generali e poteva essere convocata dal Dirigente d’ufficio o su richiesta della parte.

Il nuovo testo stabilisce inoltre che all’audizione possano partecipare anche persone con incarichi o ruoli pertinenti rispetto al procedimento, anche su richiesta dell’Ufficio.

 

Articolo 11 – termini del procedimento

L’articolo 11 riunisce la disciplina del termine di conclusione e quella delle sospensioni.

Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio. Le sospensioni possono essere disposte nei casi indicati dall’Atto, una sola volta per ciascuna ipotesi e per una durata complessiva non superiore a 90 giorni.

Rispetto al testo del 2022, scompare la qualificazione espressa del termine di 180 giorni come “ordinatorio”.  

 

Articolo 12 – condotte dell’impresa

L’articolo 12 disciplina la conclusione del procedimento e gli elementi che il Dirigente deve ponderare prima di prospettare al Presidente una proposta di applicazione delle misure o un atto di archiviazione.

Tra i criteri, cambia quello relativo alle commesse coinvolte. Il testo del 2022 considerava l’eventuale pluralità di commesse pubbliche oggetto del procedimento penale. Il nuovo Atto fa invece riferimento al numero di commesse pubbliche indiziate aggiudicate allo stesso operatore economico. 

 Viene ampliato anche il riferimento ai reati non compresi nell’articolo 32. Oltre all’articolo 416-bis del Codice penale, vengono richiamati, a titolo esemplificativo, gli articoli 416, 476 e seguenti, 640 e 640-bis. 

 Il testo dedica maggiore attenzione al comportamento tenuto dall’operatore economico dopo la contestazione o la conoscenza della vicenda illecita. Fra le possibili iniziative dissociative vengono espressamente indicate:

  • l’azione sociale di responsabilità;
  • la revoca delle procure;
  • l’adozione di misure disciplinari;
  • la costituzione di un fondo per il risarcimento dei danni;
  • l’effettivo risarcimento;
  • l’adozione di modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

 

Tra gli elementi valutabili viene inoltre inserita la presentazione di impegni idonei a ripristinare spontaneamente il rispetto della legalità all’interno dell’operatore economico. 

 La nuova disciplina attribuisce quindi un rilievo più dettagliato alle misure di risanamento e alle condotte adottate dall’impresa dopo l’emersione dei fatti.

 

Articolo 13 – archiviazione del procedimento

L’articolo 13 contiene una disciplina autonoma e più articolata dell’archiviazione.

Tra le ipotesi viene inserita la sopravvenienza, durante l’istruttoria, delle circostanze previste dall’articolo 32, comma 5, del D.L. 90/2014. 

Viene, inoltre, precisata l’ipotesi di annullamento delle misure cautelari poste a fondamento del procedimento. Il nuovo testo richiede che l’annullamento sia dovuto all’insussistenza del fumus commissi delicti e che non sia intervenuto un altro provvedimento dell’autorità giudiziaria dal quale emerga la prosecuzione del procedimento penale per gli stessi fatti.

La novità principale riguarda però l’archiviazione collegata agli impegni dell’impresa.

Questa possibilità può essere presa in considerazione quando il contratto risulta già concluso e liquidato e l’operatore economico ha tempestivamente e spontaneamente adottato misure tecniche, organizzative o relative al personale per prevenire ulteriori reati o illeciti. Nel corso del procedimento l’impresa può presentare specifici impegni diretti a proseguire o completare tali interventi.

In questa situazione il Dirigente può proporre al Presidente un’archiviazione motivata in relazione agli impegni assunti, indicando le modalità di monitoraggio. L’operatore economico deve comunicare all’Ufficio l’attuazione degli impegni entro il termine stabilito nel provvedimento di archiviazione.

Lo stesso articolo amplia le ipotesi di riapertura del procedimento. Oltre alla sopravvenienza di nuovi elementi, il Presidente può disporla quando:

  • cambia in modo determinante la situazione di fatto o di diritto sulla quale si fondava la decisione;
  • viene accertata l’incompletezza, l’inesattezza o la non veridicità delle informazioni trasmesse dalle parti;
  • l’operatore economico non rispetta gli impegni assunti.

Il sistema collega così la possibile archiviazione all’effettiva attuazione delle misure di risanamento presentate dall’impresa.

 

Articoli 14 e 15 – comunicazioni per archiviazione e proposta

Le comunicazioni conclusive, riunite in un unico articolo nel testo del 2022, vengono disciplinate separatamente.

L’articolo 14 riguarda l’archiviazione. Il relativo provvedimento viene trasmesso dall’Ufficio all’operatore economico e comunicato alla stazione appaltante.

L’articolo 15 disciplina invece la proposta di applicazione delle misure. La proposta viene trasmessa al Prefetto con la documentazione di riferimento e comunicata alle parti. L’avvenuta formulazione della proposta continua a essere comunicata anche alla Procura della Repubblica.

 

Articoli da 16 a 20 – pubblicità, accesso e competenze del Prefetto

Gli articoli successivi disciplinano la pubblicità degli atti conclusivi, l’accesso, le comunicazioni, le attività successive alla proposta e le disposizioni finali.

Le regole sulla pubblicazione restano sostanzialmente invariate. Gli atti conclusivi vengono pubblicati sul sito dell’ANAC nel rispetto della normativa sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali. La pubblicazione dura cinque anni ferma restando la possibilità per l’interessato di chiederne la rimozione a partire dal secondo anno.

L’articolo 19 conferma che, dopo l’applicazione delle misure, le decisioni sulla durata, sull’estensione, sulle modalità esecutive e gestionali e sulla nomina degli amministratori straordinari o degli esperti spettano al Prefetto. Il Presidente dell’ANAC può esprimere valutazioni a titolo collaborativo su richiesta del Prefetto.

 

Articoli 21 e 22 – entrata in vigore e regime transitorio

Gli ultimi articoli disciplinano la pubblicazione, l’entrata in vigore, la sostituzione delle disposizioni del 2022 e il regime transitorio.

Il nuovo Atto è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, ossia il giorno 11 settembre 2026, ed ha sostituito formalmente le disposizioni adottate il 16 settembre 2022.

Per quanto concerne gli articoli in esame, cambia soprattutto l’ambito di applicazione temporale. Il testo del 2022 si applicava, infatti, sia ai nuovi procedimenti sia a quelli già avviati ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore. 

Il nuovo articolo 22 stabilisce invece che l’Atto si applica ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore. La precedente estensione ai procedimenti già pendenti non viene riproposta. 

Si allega il testo dell’Atto pubblicato sul sito ANAC.

 


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