Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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05.10.2026 - lavoro

APPALTI PUBBLICI – APPLICAZIONE DEL CCNL E GIUDIZIO DI EQUIVALENZA NELLE PROCEDURE DI GARA – CONSIGLIO DI STATO 14 SETTEMBRE 2026, N. 6874

Nella Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 15/2026 del 21/04/2026, abbiamo commentato la pronuncia del TAR Lazio n. 5361/2026 con cui il Giudice amministrativo ha fornito un’interpretazione della normativa in materia di equivalenza fra CCNL, nell’ambito della disciplina sugli appalti pubblici, particolarmente rilevante e interessante per il nostro settore.

Facciamo seguito alla citata Newsletter per segnalare che anche il Consiglio di Stato, , con sentenza 6874/2026, , è stato chiamato a pronunciarsi in merito al principio di equivalenza delle tutele economiche tra CCNL, concentrandosi, in particolare, sulla questione della legittimità, o meno, dell’erogazione, da parte dell’impresa aggiudicataria, di un superminimo appositamente erogato per colmare la differenza fra i trattamenti economici e normativi dei rispettivi CCNL.

La pronuncia oggetto di analisi ha riguardato una procedura di gara in cui l’azienda aggiudicataria ha indicato un CCNL diverso (CCNL Metalmeccanico) rispetto a quello individuato dalla Stazione appaltante (nella specie, il CCNL Edilizia).

Ciò ha configurato un’ipotesi di anomalia dell’offerta, aggravata dall’inidoneità della documentazione prodotta a dimostrazione dell’equivalenza delle tutele, in violazione di quanto previsto dall’art. 11 del D. lgs. N. 36/2023.

Solo per completezza di illustrazione, ricordiamo che il citato art. 11 pone tre regole chiare:

  • innanzitutto, obbliga gli operatori economici ad applicare al personale il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore nel settore e nella zona di esecuzione delle prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera equivalente;
  • inoltre, impone alle stazioni appaltanti di indicare espressamente nei bandi o negli inviti il contratto collettivo di riferimento per l’affidamento secondo i criteri di cui sopra;
  • infine, riconosce alle imprese il diritto di applicare un contratto differente, a patto che venga dimostrata l’applicazione ai lavoratori di tutele economiche e normative equivalenti a quello indicato dalla Stazione appaltante.

Nel caso in questione, l’azienda aggiudicataria aveva dichiarato nella propria offerta di applicare il CCNL Metalmeccanici, producendo la relativa dichiarazione di equivalenza.

A seguito di ciò un’azienda partecipante alla gara, rimanendo, però, esclusa dall’aggiudicazione, ha promosso ricorso dinanzi al TAR per l’Emilia-Romagna. In particolare, il ricorso era volto a sostenere che l’azienda aggiudicataria aveva indicato un CCNL che non garantiva le medesime tutele economiche di quello indicato negli atti di gara dalla stazione appaltante.

La difesa dell’aggiudicataria ha sostenuto come la stessa si fosse impegnata a riconoscere ai lavoratori un superminimo non assorbibile, proprio al fine di compensare il differenziale retributivo tra i due contratti.

Il giudice amministrativo si è pronunciato con sentenza, annullando gli atti di gara e dichiarando l’inefficacia del contratto di appalto nel frattempo stipulato tra l’impresa ritenuta aggiudicataria e la Stazione appaltante.

A seguito di ciò, entrambe, ossia sia la Stazione appaltante che l’aggiudicataria, hanno promosso appello dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo di riformare la decisione del TAR. Il Consiglio di Stato, con la pronuncia qui in commento, ha confermato l’illegittimità del giudizio di equivalenza espresso dall’appaltante, perché, ad avviso del Collegio giudicante, la comparazione tra i due contratti deve guardare, in via principale, le tutele garantite dai rispettivi CCNL e non la maggiore retribuzione che il singolo datore di lavoro dichiara di voler corrispondere.

Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il superminimo, anche non assorbibile, giuridicamente resti una dichiarazione unilaterale rimessa alla libertà negoziale del datore di lavoro e alla sua spontanea esecuzione, non coinvolgendo in alcun modo le organizzazioni sindacali. Di conseguenza, lo stesso non consente alcuna verifica preventiva in ordine all’effettiva equivalenza di tutele nei confronti dei lavoratori coinvolti nell’esecuzione del contratto e, quindi, non è di per sé sufficiente a consentire alla Stazione appaltante di attestare l’equivalenza delle tutele economiche.


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