AVVALIMENTO PREMIALE – LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DEVONO ESSERE ADEGUATE AL REQUISITO UTILIZZATO PER OTTENERE IL PUNTEGGIO
(Consiglio di Stato, Sez. V, 28/10/2026, n. 7824)
Con la sentenza n. 7824 del 28 ottobre 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che, nell’avvalimento utilizzato per ottenere un maggior punteggio in gara, non è sufficiente richiamare formalmente l’esperienza dell’impresa ausiliaria. Le risorse concretamente messe a disposizione dell’ausiliata devono essere effettive e coerenti con la consistenza del requisito o dell’esperienza valorizzati nell’offerta.
La controversia riguardava una procedura nella quale il disciplinare premiava l’esperienza maturata nell’esecuzione di lavori analoghi. Il concorrente aveva dichiarato lavori eseguiti in proprio per oltre 8 milioni di euro e aveva utilizzato, mediante avvalimento premiale, ulteriori lavori analoghi eseguiti dall’ausiliaria per oltre 20,3 milioni di euro, ottenendo il massimo punteggio previsto dal relativo criterio.
Il contratto di avvalimento prevedeva tuttavia, a fronte dell’esperienza prestata dall’ausiliaria, la messa a disposizione di un autocarro e di due macchine traccialinee. Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale dotazione manifestamente sproporzionata rispetto alla consistenza dei lavori analoghi utilizzati ai fini premiali, confermando la decisione che aveva ritenuto non corretta l’attribuzione del relativo punteggio.
Richiamando l’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, il Collegio ha ribadito che l’avvalimento può essere utilizzato non soltanto per acquisire requisiti necessari alla partecipazione, ma anche per migliorare l’offerta e conseguire un punteggio più elevato. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, non può trattarsi di un’operazione meramente cartolare: devono essere concretamente individuate le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi, i piani aziendali e il know-how messi a disposizione, affinché all’esperienza dell’ausiliaria corrisponda una reale ed effettiva qualificazione della proposta.
La pronuncia assume quindi particolare rilievo per le imprese che ricorrono all’avvalimento premiale nella predisposizione dell’offerta tecnica: il requisito utilizzato per ottenere il punteggio deve trovare concreta corrispondenza nelle risorse effettivamente messe a disposizione dall’ausiliaria, non essendo sufficiente la sola indicazione dell’esperienza maturata.
Si pubblica di seguito un estratto della sentenza in commento. Per un approfondimento completo dei principi affermati dal Consiglio di Stato in materia di avvalimento premiale, si rinvia alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.
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Stante quanto previsto dall’art. 104 del d. lgs. n. 36 del 2023, l’avvalimento è ammesso non solo per ottenere i requisiti necessari alla partecipazione ad una gara, ma anche per ottenere un punteggio più elevato, grazie ai requisiti prestati dalla ditta ausiliaria, con il limite – in quest’ultimo caso – del divieto di partecipazione alla medesima gara dell’ausiliaria e dell’ausiliata e con l’obbligo, per ditta ausiliaria, di possedere sia i requisiti generali che quelli specifici richiesti dalla legge di gara.
Posto che l’avvalimento premiale, pur non incidendo sui requisiti di partecipazione, rileva ai fini del punteggio, così potendo incidere sugli esiti della gara, esso non può risolversi in un espediente cartolare ma deve connotare la proposta qualificandola in modo effettivo (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2026 n. 3111).
Infatti “l’art. 104, comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023 non distingue infatti tra tipologie di avvalimento” (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2026 n. 3111).
Pertanto anche l’avvalimento premiale richiede di individuare “le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico” (Cons. St., sez. VI, 18 giugno 2025 n. 5345), in modo che allo stesso “corrisponda una reale ed effettiva qualificazione della proposta” (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2026 n. 3111).
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