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26.10.2026 - lavori pubblici

AVVALIMENTO SOA – IL CONSORZIO STABILE PUÒ PRESTARE A IMPRESE ESTERNE ANCHE LA QUALIFICAZIONE MATURATA CON I REQUISITI DELLE CONSORZIATE –  NON INTEGRA AVVALIMENTO “A CASCATA”

(TAR Milano, 16.10.2026 n. 4635)

Con la sentenza n. 4635 del 16 ottobre 2026, il TAR Lombardia, Milano, ha chiarito che un consorzio stabile può concedere in avvalimento a un’impresa esterna la propria attestazione SOA anche quando la qualificazione derivi dal cumulo dei requisiti delle imprese consorziate. Secondo il Tribunale, il limite previsto dall’art. 67, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 per i requisiti maturati dal consorzio “in proprio” riguarda infatti i rapporti interni alla struttura consortile e non l’avvalimento prestato a operatori economici esterni.

La vicenda riguardava un’impresa esclusa da una gara di lavori pubblici perché il consorzio stabile ausiliario non aveva dimostrato di avere maturato direttamente i requisiti SOA messi a disposizione. Il TAR ha ritenuto illegittima l’esclusione, ricordando che la qualificazione dei consorzi stabili può formarsi attraverso il cosiddetto “cumulo alla rinfusa”, cioè mediante i requisiti posseduti dalle imprese consorziate, pur restando l’attestazione intestata al consorzio quale autonomo operatore economico.

Il Collegio ha inoltre escluso che tale meccanismo costituisca un avvalimento “a cascata”, poiché i requisiti delle consorziate confluiscono nella qualificazione del consorzio in forza del rapporto consortile e non tramite ulteriori contratti di avvalimento. Restano comunque necessarie le verifiche sulla validità dell’attestazione SOA, sul rispetto delle condizioni previste dall’art. 104 del Codice e sull’effettiva disponibilità delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata.

La sentenza segnala, tuttavia, che il tema interpretativo resta aperto, poiché l’art. 67, comma 7, continua a riferirsi in termini generali ai requisiti maturati dal consorzio “in proprio”, senza distinguere espressamente tra avvalimento interno ed esterno.

Si pubblica di seguito un estratto della sentenza in commento. Per un approfondimento completo della pronuncia e della disciplina dell’avvalimento SOA dei consorzi stabili, si rinvia alla lettura integrale del documento pubblicato in allegato.

…omissis…

3.1 Dall’esame degli atti risulta che la ricorrente non fa parte del Consorzio stabile -OMISSIS-, ma è un’impresa che ha stipulato un contratto di avvalimento con un Consorzio stabile estraneo alla propria organizzazione di lavoro.

3.2 In merito occorre accertare se alla fattispecie di cui si discute sia applicabile l’art. 67 comma 7 del Codice dei contratti pubblici, nell’attuale versione applicabile ratione temporis, il quale recita: 7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

[…]

3.5 In merito alla qualificazione dei consorzi stabili l’art. 32 dell’Allegato II.12 (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori al Codice dei contratti) stabilisce che “2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti”.

[…]

La giurisprudenza ha quindi chiarito che per i consorzi stabili vale il cosiddetto “cumulo alla rinfusa”, ossia quel meccanismo normativo che consente a essi di qualificarsi in gara attraverso i requisiti posseduti dalle singole consorziate attraverso una sorta di avvalimento ex lege (da ultimo Consiglio di Stato, sezione V, 1° aprile 2026 n. 2676 e 27 ottobre 2025 n. 8289). Il cumulo ricomprende tutti i requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti per la partecipazione alla gara e non solo le attrezzature, i mezzi d’opera e l’organico medio annuo, come affermava una tesi ormai superata (Consiglio di Stato, sezione V, 29 settembre 2023 n. 8592); al cumulo contribuiscono tutte le consorziate con i loro requisiti, anche se diverse da quelle designate quali esecutrici (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 marzo 2021 n. 5; Consiglio di Stato 8592/2023 citato; Id, sezione III, 9 ottobre 2023 n. 8767; Id, sezione V, 7 novembre 2022 n. 9752).

3.6 Se il sistema di qualificazione è univoco e fondato sul cumulo, diverso è il meccanismo che regola l’ammissione del consorzio alla gara.

Infatti l’art. 67 comma 1 del Codice stabilisce che 1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):…..b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

  1. c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104.

La norma introduce un’importante distinzione per il caso in cui il consorzio partecipi ad una gara di lavori, stabilendo che il cumulo alla rinfusa operi solo se il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura e prevedendo l’avvalimento nel caso di lavori eseguiti tramite le consorziate indicate in sede di gara.

In questo quadro si inserisce l’art. 67 comma 7, già richiamato, che dispone 7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

[…]

3.7 L’art. 67 comma 7 viene quindi a risolvere un problema interno ai rapporti tra consorzio e consorziate, stabilendo i requisiti per l’avvalimento interno.

Al collegamento tra comma 2 lettera d) dell’art. 67 e comma 7 era giunta la giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, IV, 28/03/2025 n. 1097) anche sotto il vigore della precedente formulazione della norma affermando che “8.5 Tale conclusione risulta valida anche con riferimento ai contenuti precipui dell’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023, il cui comma 2, alla lett. d) prevede espressamente che “per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”, così orientando l’interpretazione del successivo comma 7, a mente del quale “possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio”. Ne deriva che, non potendosi dare di tale disposizione una lettura distonica rispetto ai commi precedenti e avendo il Legislatore stabilito che i consorzi stabili si qualificano tramite “cumulo alla rinfusa” senza alcuna limitazione, il riferimento ai requisiti maturati “dallo stesso consorzio” in relazione all’oggetto di avvalimento va interpretato nel senso di ricomprendere anche i requisiti maturati per il tramite delle consorziate, “pena, altrimenti, l’introduzione di limiti all’avvalimento difficilmente compatibili con la disciplina eurounitaria e oggi ancor di più con i principi del libero accesso al mercato e della massima partecipazione alle gare, sanciti quali principi generali della disciplina dei contratti pubblici agli articoli 3 e 10 del d.lgs. n. 36/2023” (così T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 28.02.2024, n. 541; Id., Sez. II, 20.11.2024, 2226; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29.04.2024, n. 698; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 28.07.2023, n. 4585; T.A.R. Bologna, Sez. I, 29.11.2021, n. 975)”.

Ne consegue, secondo la suddetta pronuncia, alla quale il Collegio aderisce anche nel nuovo assetto normativo, che “un consorzio stabile può concedere in avvalimento alle imprese concorrenti che ne sono prive “il requisito della propria attestazione SOA impegnandosi a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata risorse strumentali, tecniche ed umane delle consorziate, senza che ciò integri un’ipotesi di avvalimento c.d. a cascata, in violazione dell’art. 89, comma 6, d.lgs. 50/2016, in ragione della specificità del modulo organizzativo e gestionale del consorzio stabile (si veda anche delibera ANAC n. 242 dell’8 marzo 2017)” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 3.09.2021, n. 6212). Possibilità, questa, che risposa sulla considerazione della speciale relazione intercorrente tra la struttura consortile stabile e le ditte consorziate, che “dà luogo un’impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica, realizzando una peculiare forma di avvalimento che poggia direttamente sul vincolo consortile” in quanto “le singole imprese non sono soggetti terzi, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 3.09.2021, n. 6212; Id., Sez. V, 27.08.2018, n. 5057)”.

3.8 Risulta quindi confermato che il comma 7 va letto alla luce del comma 1 con la conseguenza che la limitazione dell’avvalimento ai requisiti posseduti dal consorzio “in proprio” opera solo se tale avvalimento avvenga all’interno dello stesso consorzio stabile, in virtù della differente disciplina introdotta dal comma 1 relativamente all’esecuzione dei lavori tramite le imprese consorziate.

3.9 Tale interpretazione è confermata anche dalla collocazione della norma sull’avvalimento all’interno dell’art. 67, che disciplina in via esclusiva i consorzi non necessari, e dalla contemporanea modifica del comma 1 e del comma 7 della norma ad opera dell’art. 27 del D. Lgs. 31 dicembre 2024 , n. 209 con la previsione del possesso da parte del consorzio dei requisiti “in proprio” sia per l’ammissione alla gara di lavori pubblici che per l’avvalimento della SOA.

…omissis…

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


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