CCPL 30 NOVEMBRE 2022 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE – SECONDO PARAMETRO AZIENDALE: VOLUME D’AFFARI AI FINI IVA – ADEMPIMENTI E CHIARIMENTI APPLICATIVI – AUTODICHIARAZIONE MANCATO RAGGIUNGIMENTO
Il Contratto Collettivo di Lavoro per la Provincia di Brescia, sottoscritto il 30 novembre 2022 da ANCE Brescia e dalle Organizzazioni sindacali di categoria, prevede la disciplina dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR).
L’EVR è una voce retributiva variabile, riconosciuta esclusivamente in presenza di un andamento positivo del settore, determinato sulla base di specifici parametri di produttività, qualità e competitività individuati dal contratto.
Accertato per l’anno 2025 l’andamento positivo a livello provinciale, l’erogazione dell’EVR da parte delle singole imprese, secondo le modalità indicate nella circolare esplicativa a cui si fa rinvio (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 9/2026 del 10/03/2026), è subordinata al raggiungimento di uno o entrambi i seguenti parametri:
- incremento del numero di ore denunciate in Cassa Edile Brescia;
- incremento del volume d’affari ai fini IVA.
L’andamento del primo parametro è stato comunicato ad ogni impresa da Cassa Edile Brescia e, nel caso di esito positivo, ha comportato l’accantonamento, da parte dell’impresa, della prima metà dell’EVR unitamente alla retribuzione (e alla conseguente denuncia) di competenza del mese di aprile 2026.
Il secondo parametro, relativo al volume d’affari ai fini IVA, va, invece, verificato autonomamente da ciascuna impresa, indipendentemente dall’andamento positivo o negativo del primo parametro, secondo le modalità di seguito indicate.
Verifica del parametro IVA
Ai fini della verifica del parametro relativo al volume d’affari IVA, le imprese devono confrontare:
- la somma dei volumi d’affari dichiarati nel triennio 2023-2024-2025
con
- la somma dei volumi d’affari dichiarati nel triennio precedente 2022-2023-2024
Per le imprese costituite nel corso dell’ultimo triennio, il confronto dovrà essere effettuato sui periodi disponibili, ossia, biennio su biennio o anno su anno. Nello specifico, per le imprese costituite nel 2023, la verifica andrà effettuata sui bienni 2024-2025 e 2023-2024; per le imprese costituite nel 2024 la verifica andrà effettuata sugli anni 2024 e 2025.
Le imprese costituite nell’anno 2025 dovranno erogare l’EVR nella misura piena fissata a livello territoriale.
Obblighi dell’impresa nel caso in cui il parametro IVA sia positivo
Qualora dal confronto emerga che la somma dei volumi d’affari dichiarati nel triennio 2023-2024-2025 sia superiore a quella del triennio precedente, si avrà un andamento positivo del parametro IVA.
In questo caso, l’impresa è tenuta a erogare l’EVR nella misura corrispondente al parametro stesso, pari al 50% dell’EVR teorico spettante al lavoratore, secondo le modalità indicate nella circolare esplicativa a cui si fa rinvio (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 9/2026 del 10/03/2026).
Tale ulteriore versamento va effettuato, per gli operai, unitamente alla denuncia relativa al mese di settembre 2026; per gli impiegati, invece, invece, il pagamento dovrà avvenire con la retribuzione di competenza del medesimo mese.
Obblighi dell’impresa nel caso in cui il parametro IVA sia pari o negativo
Nel caso in cui il parametro risulti pari o negativo, l’impresa non è tenuta all’erogazione della seconda parte dell’EVR e deve:
- trasmettere ad ANCE Brescia, entro il 31 maggio 2026, un’autodichiarazione attestante il mancato raggiungimento del parametro;
- darne comunicazione alla RSU, ove costituita
L’invio deve avvenire tramite PEC all’indirizzo:
partisocialiediliziabrescia@legalmail.it, utilizzando l’apposita modulistica allegata in calce.
La procedura di informativa sindacale
Ricevute le comunicazioni, ANCE Brescia provvederà ad informare le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCPL, le quali potranno richiedere, entro 15 giorni, un incontro di verifica che avverrà esclusivamente sulla base delle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa.
Per le imprese associate, è prevista la partecipazione di un funzionario ANCE all’incontro, che potrà svolgersi anche in modalità telematica.
L’eventuale omesso adempimento dell’obbligo di comunicazione o il rifiuto di attivare l’eventuale confronto con le Organizzazioni sindacali richiedenti comporta l’obbligo di erogare l’EVR nella misura piena fissata a livello territoriale.
Imprese operanti a Brescia ma che applicano CCPL di altri territori
Per espressa previsione contenuta nel CCPL di Brescia, le imprese attive nella provincia di Brescia che applicano un CCPL di altra provincia dovranno riconoscere l’EVR secondo le indicazioni contenute nel contratto territoriale di provenienza applicato al lavoratore.
Trattamento contributivo e fiscale dell’EVR
Come precisato con precedente comunicazione (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 12/2026 del 31/03/2026), anche per l’anno 2026, sussistono i presupposti per l’applicazione all’EVR, in luogo della tassazione ordinaria, dell’aliquota sostitutiva di IRPEF e addizionali prevista per i Premi di Risultato pari, per l’anno corrente, all’1%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026 e nei limiti previsti dalla normativa.
In particolare, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2026 ha anche innalzato a 5.000 euro (in precedenza 3.000 euro) il limite annuo assoggettabile al particolare regime tributario, che può essere applicato a vantaggio di lavoratori, sia impiegati che operai, con reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, ossia, nel caso di specie, nel 2025, a 80.000 euro.
Il Servizio sindacale di ANCE Brescia resta a disposizione per ulteriori chiarimenti al numero di telefono 030 399133 oppure agli indirizzi e-mail francesco.zanelli@ancebrescia.it e sara.zoni@ancebrescia.it.
Per gli iscritti all’Ordine dei Consulenti è disponibile anche l’indirizzo sportello.consulenti@ancebrescia.it.
ALLEGATO: Autodichiarazione mancato raggiungimento parametro EVR
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