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20.07.2026 - urbanistica

CONVENZIONI EDILIZIE: GLI OBBLIGHI DI URBANIZZAZIONE SI TRASFERISCONO ANCHE AI SUCCESSIVI AVENTI CAUSA

Il Consiglio di Stato sez. IV, 6 luglio 2026, n. 5393 ha ribadito che l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione previsto da una convenzione edilizia ha natura propter rem, poiché è strettamente collegato alla proprietà dell’area e alla realizzazione dell’intervento edificatorio. Tale obbligazione, pertanto, non grava esclusivamente sul soggetto che ha originariamente sottoscritto la convenzione con il Comune, ma si estende anche ai soggetti che successivamente subentrano nell’operazione urbanistica.

In particolare, è tenuto all’adempimento anche colui che richiede il titolo edilizio oppure realizza l’intervento avvalendosi del titolo edilizio rilasciato al precedente proprietario.

Il successivo proprietario o attuatore assume quindi, nei confronti dell’Amministrazione comunale, gli stessi obblighi dell’originario concessionario e può essere chiamato a rispondere solidalmente con quest’ultimo anche per il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

 

 


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