DELIBERA ANAC – PRIMA DELL’AGGIUDICAZIONE, L’ESCLUSIONE DI UN’OFFERTA INVALIDA PUÒ FAR RICALCOLARE LA SOGLIA DI ANOMALIA
Ance Brescia informa che con il parere di precontenzioso n. 336 del 9 settembre 2026, ANAC ha chiarito gli effetti che l’esclusione di un concorrente può produrre sulla soglia di anomalia e sulla graduatoria. Per le imprese, il punto centrale è che il principio di invarianza previsto dall’art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 opera dopo l’aggiudicazione; prima di tale momento, invece, occorre verificare la ragione dell’esclusione per stabilire se sia necessario ricalcolare la soglia.
Il caso esaminato riguardava una procedura per lavori di sistemazione e messa in sicurezza stradale, nella quale il concorrente collocato al primo posto era stato escluso prima dell’aggiudicazione per non aver assunto l’impegno relativo agli obblighi previsti dall’art. 57 del Codice in materia di occupazione giovanile e femminile. A seguito dell’esclusione, la stazione appaltante aveva ricalcolato la soglia di anomalia, mentre il secondo classificato sosteneva che la graduatoria dovesse restare invariata e che si dovesse procedere al semplice scorrimento.
ANAC ha ribadito che l’invarianza opera soltanto dopo l’aggiudicazione. Prima di tale momento, quando l’esclusione deriva da un’offerta invalida o carente di un requisito essenziale, la procedura deve regredire alla fase interessata dal vizio, con conseguente ricalcolo della soglia di anomalia e, se necessario, rideterminazione dell’esito della gara.
Diverso è il caso in cui l’esclusione riguardi un’offerta validamente presentata e derivi dall’applicazione successiva delle regole di gara, come avviene per l’esclusione di un’offerta anomala. In questa ipotesi la regressione non opera automaticamente, ma deve trovare fondamento nella lex specialis e non risultare irragionevole. La causa dell’esclusione assume quindi un ruolo determinante nel decidere se mantenere ferma la soglia già calcolata o procedere a una nuova determinazione.
Nel caso concreto, ANAC ha qualificato come invalida l’offerta del primo classificato, in quanto priva di un requisito ritenuto essenziale ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice. Per questo motivo ha ritenuto corretto il comportamento della stazione appaltante che aveva disposto la regressione procedimentale e il ricalcolo della soglia di anomalia, escludendo il semplice scorrimento della graduatoria.
La decisione evidenzia quindi due elementi da considerare: il momento in cui interviene l’esclusione e la causa che la determina. Dopo l’aggiudicazione opera il principio di invarianza; prima dell’aggiudicazione, invece, l’esclusione di un’offerta invalida può incidere sul calcolo della soglia e rendere necessaria una nuova graduatoria.
Per un approfondimento completo dei principi affermati da ANAC in materia di principio di invarianza, regressione procedimentale e ricalcolo della soglia di anomalia, si rinvia alla lettura integrale della delibera pubblicata in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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