Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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19.10.2026 - lavoro

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI – TERMINE DEI 15 GIORNI DI ASSENZA – MANCATO PERFEZIONAMENTO – NULLITA’ DELLE DIMISSIONI – CONSEGUENZE – TRIBUNALE MILANO 17 SETTEMBRE 2026, N. 4224

Con la sentenza del Tribunale di Milano 17 settembre 2026, n. 4224, la giurisprudenza è tornata ad affrontare il tema delle dimissioni per fatti concludenti, introdotte per consentire la cessazione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata protrattasi oltre il termine previsto dalla legge o dal contratto collettivo applicato dall’azienda.

La controversia ha riguardato una dipendente il cui rapporto è stato considerato, dal datore di lavoro, cessato per dimissioni, nonostante, alla data della comunicazione aziendale, non fosse ancora decorso il periodo di assenza ingiustificata richiesto dalla normativa (ossia 15 giorni).

Il giudice ha, in effetti, dichiarato nulle le dimissioni e disposto la riammissione in servizio, condannando, però, l’impresa al solo pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora, secondo le regole di diritto comune.

La decisione si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale, ormai prevalente, secondo cui, in mancanza di una previsione del contratto collettivo che contenga una disciplina specifica delle dimissioni per fatti concludenti, il periodo di assenza necessario a configurare la fattispecie è quello previsto dalla norma che l’ha introdotta, ossia quindici giorni.

Stante la posizione giurisprudenziale, quindi, diviene sempre più delicato, per le imprese edili, applicare alla fattispecie il termine di tre giorni consecutivi di assenza, previsto dall’art. 100, primo comma, lett. g), del CCNL sottoscritto da ANCE, che, però, identifica, un possibile motivo di licenziamento disciplinare e non la diversa fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti.

In sostanza, ad avviso dell’orientamento giurisprudenziale in cui si inserisce la sentenza milanese qui in commento, le dimissioni per fatti concludenti producono l’effetto risolutivo al ricorrere dei presupposti di legge, salva una differente e specifica previsione della contrattazione collettiva applicata in azienda, mentre il termine contrattuale di assenza sanzionata con il possibile licenziamento è utile solo per la risoluzione del rapporto per motivi disciplinari e non può essere estesa alle dimissioni di cui trattasi.

Per completezza, rammentiamo che ha seguito la medesima interpretazione della sentenza milanese anche il Tribunale di Brescia nella sentenza 27 gennaio 2026, n. 27, da noi commentata nella Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 9/2026 del 10/03/2026.

L’aspetto interessante della pronuncia del Tribunale di Milano risiede nella decisione del giudice di non applicare i rimedi derivanti da un licenziamento illegittimo o viziato ma di condannare l’impresa al solo pagamento delle retribuzioni per il periodo intercorso fra le dimissioni annullate dalla sentenza e la ripresa del servizio. In altre parole, il Giudice ha ritenuto di dover ricorrere agli strumenti civilistici e non a quelli giuslavoristici che sarebbero stati più pesanti e gravosi per l’impresa interessata.

Per tutto quanto sopra riportato, consigliamo alle imprese che volessero valutare il ricorso all’ipotesi delle dimissioni per fatti concludenti un preventivo contatto con il Servizo sindacale di Ance Brescia, per il necessario supporto, stante la delicatezza della fattispecie.


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