EDILIZIA PRIVATA, IL DECRETO PNRR È LEGGE: ECCO COSA CAMBIA
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 50/2026, di conversione del Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (c.d. DL Pnrr), vengono confermate alcune precisazioni importanti per il comparto dell’edilizia privata. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle riforme connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di semplificare i procedimenti amministrativi, comprimere i tempi autorizzativi e favorire interventi strategici, tra cui quelli destinati all’edilizia universitaria.
Conferenza di servizi (articolo 5, legge n. 50/2026)
La legge di conversione recepisce e stabilizza nella Legge 241/1990 alcune misure proprie della conferenza di servizi “accelerata”, originariamente introdotte in via temporanea dall’Decreto-legge 76/2020 (art. 13) e successivamente prorogate fino al 31 dicembre 2026 dal Decreto-legge 25/2025.
In sede parlamentare sono state inoltre apportate integrazioni, in parte coerenti con le proposte ANCE, in particolare è stata confermata, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, la possibilità di applicare fino al 31 dicembre 2026, se più favorevoli, le disposizioni dell’art. 13 del DL 76/2020 alle conferenze relative a interventi finanziati con fondi PNRR e PNC.
Al riguardo, infatti si ricorda che l’articolo 13 del Decreto-legge 76/2020 ha introdotto una disciplina accelerata della conferenza di servizi, prevedendo termini ridotti per l’espressione delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte (30 giorni per le amministrazioni ordinarie e 60 giorni per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute), oltre a ulteriori misure di semplificazione procedurale.
La disciplina introdotta dal Decreto-legge 19/2026, come modificata dalla legge di conversione n. 50/2026, ha sostanzialmente uniformato i termini della disciplina ordinaria della conferenza di servizi a quelli già previsti dal citato articolo 13, intervenendo sugli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990.
In tale contesto, la previsione di cui all’articolo 5, comma 1-bis del DL 19/2026 appare finalizzata a salvaguardare, fino al 31 dicembre 2026, l’applicazione delle ulteriori misure di semplificazione previste dall’articolo 13 del DL 76/2020, ove più favorevoli, limitatamente alle conferenze di servizi relative a interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC.
Per tutte le conferenze di servizi non connesse a interventi PNRR e PNC, indette a decorrere dal 20 febbraio 2026, trova applicazione la disciplina ordinaria di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990, come modificata dal medesimo decreto-legge e dalla relativa legge di conversione.
Silenzio-assenso (articolo 5, legge n. 50/2026)
La legge di conversione conferma le modifiche all’articolo 20 della Legge 241/1990, intervenendo sulle condizioni di formazione del silenzio-assenso.
In particolare:
- vengono chiariti i casi di esclusione dell’istituto, ossia quando l’istanza non sia pervenuta all’amministrazione competente o risulti carente degli elementi essenziali;
- viene introdotto un sistema automatico e telematico di attestazione del decorso del termine e della conseguente formazione del silenzio-assenso;
- nei procedimenti non digitalizzati, l’amministrazione è comunque tenuta a trasmettere d’ufficio l’attestazione del silenzio-assenso al richiedente.
Nel corso dell’iter parlamentare è stata inoltre introdotta una ulteriore modifica all’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. In particolare, nei procedimenti non ancora telematizzati è stato previsto un termine perentorio di 10 giorni dalla formazione del silenzio-assenso entro il quale l’amministrazione è tenuta a rilasciare la relativa attestazione. Decorso inutilmente tale termine, l’attestazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal privato o dal progettista abilitato.
Resta, tuttavia, un profilo di incertezza operativa: per quanto riguarda l’attestazione automatica, appare ancora vigente la disciplina specifica di cui al comma 8 dell’articolo 20 del DPR 380/2001, in attesa di chiarimenti interpretativi.
Alloggi e residenze per studenti universitari (articolo 20, legge n. 50/2026)
La legge di conversione conferma le modifiche alla Legge 338/2000, con particolare riferimento all’articolo 1-quater, nell’ambito delle misure PNRR dedicate allo sviluppo dell’edilizia universitaria.
In particolare, con l’introduzione del comma 2-ter:
- per tali interventi edilizi non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato;
- si consente la realizzazione degli interventi mediante permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’articolo 28-bis del DPR 380/2001 nei casi in cui:
- siano necessarie opere di urbanizzazione integrative rispetto a quelle esistenti;
- dette opere risultino funzionali all’intervento e siano destinate alla cessione al Comune.
Allegato: testo della legge 50/2026
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