INPS – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL – NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2026 – CIRCOLARE 28 GENNAIO 2026, n. 4
Con circolare 28 gennaio 2026, n. 4, INPS ha comunicato e misure massime dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2026.
Trattamento di Cassa Integrazione Guadagni
L’Istituto ricorda preliminarmente come la normativa preveda che l’importo del massimale del trattamento di integrazione salariale sia aumentato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In applicazione del principio appena richiamato, l’INPS ha provveduto ad indicare la misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS).
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 %
| Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 | |
| Importo lordo | Importo netto |
| 1.423,69 € | 1.340,56 € |
Detto importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.
| Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali) | |
| Importo mensile lordo maggiorato del 20% | Importo mensile netto maggiorato del 20% |
| 1.708,44 € | 1.608,66 € |
Trattamento NASpI
L’INPS, con la circolare in commento, ha, altresì, comunicato l’importo massimo, per il 2026, del trattamento NASpI, ossia dell’indennità spettante al lavoratore in caso di disoccupazione involontaria.
In via preliminare, l’Istituto ricorda che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di cui trattasi è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare 12 maggio 2015, n. 94 (reperibile qui) a 1.456,72 euro.
L’importo massimo mensile della medesima indennità non può in ogni caso superare, per il corrente anno, euro 1.584,70.
Trattamento DIS-COLL
Solo per completezza di informazione, sottolineiamo come la circolare in commento contenga anche l’importo massimo, per il 2026, del trattamento DIS-COLL, ossia dell’indennità di disoccupazione spettante ai lavoratori parasubordinati – fra i quali, la figura più di interesse per le imprese edili risulta essere quella dei collaboratori coordinati e continuativi – che abbiano involontariamente perso il proprio lavoro.
Come nel caso della NASpI, l’ammontare massimo DIS-COLL non può in ogni caso superare, per il 2026, il valore di euro 1.584,70, avendo individuato l’Istituto quale retribuzione di riferimento l’importo di euro 1.456,72.
Allegato: INPS CIG 2026 – Circolare
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