INPS – PERMESSI 104- SUPERAMENTO DEL LIMITE COMPLESSIVO DI TRE GIORNI – CIRCOLARE 18 SETTEMBRE 2026, N. 100
L’INPS, con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, illustra la disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di contestuale fruizione degli stessi, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità, da parte di più lavoratori dipendenti.
L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che i lavoratori dipendenti possano fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore, per assistere familiari in condizione di disabilità, che non siano ricoverati a tempo pieno.
In particolare, possono fruire di tale beneficio i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto o, al ricorrere di determinate condizioni, i parenti o affini entro il terzo grado di familiari con disabilità in situazione di gravità.
Ai fini del riconoscimento del citato beneficio è necessaria la presentazione, da parte del lavoratore dipendente, della domanda amministrativa, che attiva il relativo procedimento.
Verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l’INPS riconosce il diritto ai permessi in argomento, nel limite massimo complessivo di tre giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto, autorizzando il datore di lavoro a compensare le somme corrisposte a tale titolo con i contributi dovuti dallo stesso.
Resta fermo il principio di fruizione in via alternativa tra gli aventi diritto e il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità.
Con la circolare in commento, l’INPS illustra, quindi, la disciplina applicabile in caso di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso nonché nei casi di contestuale fruizione degli stessi giorni per il medesimo disabile.
Disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto
L’Istituto chiarisce che l’eventuale superamento del limite complessivo di tre giorni, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto.
In questi casi, trova applicazione il principio della priorità temporale nell’esercizio di un diritto. Pertanto, l’avvenuta fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto comporta l’esaurimento del diritto stesso nei confronti di tutti gli altri familiari anche se autorizzati dall’INPS.
Nel caso in cui sia accertato il superamento del limite massimo mensile di tre giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare.
Disciplina applicabile nei casi di contestuale fruizione dei giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto
Anche l’eventuale fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto.
In tale ipotesi, non sussistendo una priorità temporale nell’esercizio del diritto fruito da parte dei soggetti autorizzati nelle medesime giornate/ore, l’indebita fruizione è riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, in applicazione del criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito tra i diversi beneficiari.
Conseguentemente, l’INPS chiarisce che si deve procedere al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, che hanno fruito dei permessi in argomento nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo l’indebito in parti uguali.
Allegato: Circolare-numero-100-del-18-09-2026
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