Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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27.04.2026 - lavoro

INPS – SOSTITUZIONI PER MATERNITA’ – SGRAVI CONTRIBUTIVI – AFFIANCAMENTO FRA LAVORATORI – ESTENSIONE DEL PERIODO – SGRAVI CONTRIBUTIVI – MANTENIMENTO – CONDIZIONI – MESSAGGIO 21 APRILE 2026, N. 1343

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una modifica alla norma che regola le assunzioni in sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per motivi di maternità o paternità.

Nello specifico, ricordiamo che l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001 consente di procedere all’assunzione a tempo determinato, che, nella norma originaria, era consentito solo con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo.

Con la disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, il periodo di affiancamento fra i due dipendenti (titolare e sostituto) può riguardare anche la fase di rientro in servizio della (o del) titolare, purchè tale affiancamento non si estenda oltre il compimento del primo anno di vita del bambino.

Al riguardo, rammentiamo che, per le imprese con meno di venti dipendenti, è riconosciuto uno sgravio contributivo, pari al 50% dei contributi dovuti, per le assunzioni di personale a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo.

Con il messaggio in esame, INPS ha, quindi, confermato che, per effetto del recente intervento normativo, anche per il periodo ulteriore di affiancamento è possibile riconoscere lo sgravio contributivo previsto per l’assunzione a tempo determinato del sostituto.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, laddove ricorrano i requisiti sopra descritti, il datore di lavoro che occupi meno di venti dipendenti può accedere allo sgravio in trattazione per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.

Allegato: INPS – Messaggio Agevolazioni Maternità


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