LEGGE 26/2026: MODIFICATA L’ESTENSIONE DELLA PROROGA STRAORDINARIA INTRODOTTA DAL DECRETO UCRAINA
Il Decreto mille-Proroghe (D.L. 200/2025), convertito definitivamente nei giorni scorsi con la legge 26/2026, ha modificato l’estensione da 36 a 48 mesi della proroga straordinaria – già prevista dal Decreto Ucraina – relativa ai permessi di costruire, alle Scia e alle convenzioni urbanistiche, ai piani attuativi e ogni altro atto propedeutico collegato, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche.
L’estensione della proroga è contenuta nell’art. 9 comma 2, 2-bis della L. 26/2026 con entrata in vigore dal 01 marzo 2026.
Cosa viene prorogato e a quali condizioni?
La proroga riguarda in particolare:
- i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2025;
- il termine di inizio e fine lavori delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) presentate fino al 31 dicembre 2025;
- i termini di efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche formatisi fino al 31 dicembre 2025.
La proroga è utilizzabile solo se alla data della comunicazione, con cui l’interessato dichiara di volersene avvalere, i termini non risultano già scaduti; inoltre, il titolo non deve risultare, al momento della comunicazione, in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o con piani/provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Si sottolinea che lo stesso meccanismo di proroga viene applicato anche ai termini delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Inoltre, sono altresì prorogati:
- il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni di lottizzazione formatisi fino al 31 dicembre 2025. La disposizione si applica anche a tutti i diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale;
- i termini di validità dei piani attuativi e di ogni altro atto propedeutico collegato formatisi fino al 31 dicembre 2025;
L’estensione risulta applicabile a condizione che tali atti non risultino incompatibili con misure di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Inoltre, devono essere in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proroga in questo caso è automatica.
La proroga è valida anche nel caso in cui si abbia beneficiato di proroghe negli anni precedenti?
Il nuovo rinvio vale anche per titoli e autorizzazioni che avevano già beneficiato di precedenti proroghe.
In particolare, la proroga si applica a permessi di costruire e scia che hanno già beneficiato delle proroghe in base a:
- 15 comma 2, Dpr 380/2001 (proroga ordinaria);
- 10, comma 4 del Decreto-legge 76/2020;
- 103, comma 2, Decreto-legge 18/2020.
La norma si applica anche a convenzioni urbanistiche e ai relativi piani attuativi che hanno già usufruito:
- della proroga straordinaria triennale prevista dall’art. 30, comma 3-bis del DL 69/2013;
- della proroga dell’art. 10, comma 4-bis del DL 76/2020.
Modelli per la richiesta di proroga
Si allegano infine i modelli per chiedere la proroga, da comunicare all’ufficio competente del comune o del rispettivo ente ove si è presentata la pratica:
- il fac-simile di comunicazione al Comune di voler usufruire per la prima volta della proroga straordinaria dei termini per permessi di costruire/Scia/autorizzazioni paesaggistiche/autorizzazioni ambientali ai sensi dell’art. 10-septies del DL 21/2022 e successive modifiche e integrazioni;
- (consigliata) il fac-simile di comunicazione integrativa al Comune di voler usufruire della estensione a 48 mesi della proroga come prevista dalla legge 26/2026, da utilizzare qualora sia stata già trasmessa in precedenza una comunicazione sempre ai sensi dell’art. 10-septies.
Allegati:
- Fac-simile_proroga_agg.2026_DL.Ucraina
- Fac-simile_proroga_integrativa_agg.2026_DL.Ucraina
- Legge_27-02-2026_n_26
- Testo coordinato art. 10-septies D.L. 21_2022
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