MINISTERO DEL LAVORO – SETTORI E PROFESSIONI CARATTERIZZATI DA TASSO DISPARITA’ UOMO DONNA –– ANNO 2026 – DECRETO INTERMINISTERIALE 31 DICEMBRE 2025, N. 3795
È stato pubblicato nella sezione “Normativa” del portale informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto interministeriale n. 3795 del 31 dicembre 2025 che individua, per l’anno 2026, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT con riferimento alla media annua del 2024, supera almeno del 25% il valore medio annuo nazionale.
I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al Decreto stesso e riportate in calce alla presente.
Tra i settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% (Tabella A), nella sezione Industria, è annoverato anche il settore delle Costruzioni, con un tasso pari all’80,2%.
Tra le attività e le professioni con una maggiore percentuale di disparità (Tabella B) risultano, tra gli altri:
- artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni;
- ingegneri, architetti e professioni assimilate.
L’individuazione dei settori e delle professioni di cui alle Tabelle A e B rileva ai fini della fruizione degli incentivi per l’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8–11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
In base al Regolamento europeo n. 651/2014, art. 2, punto 4, lettera f), è considerato “lavoratore svantaggiato” il lavoratore o la lavoratrice occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore o la lavoratrice appartenga al genere sottorappresentato.
Di conseguenza alle assunzioni, da parte di imprese appartenenti al settore edile, di donne, in possesso dei requisiti sotto indicati, potranno essere riconosciuti, anche per l’anno 2026, gli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, consistenti nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale, per un periodo massimo di dodici mesi, in caso di assunzione a tempo determinato, elevata a 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ab origine.
Per consentire l’accesso ai citati incentivi, la lavoratrice dovrà risultare:
- se priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residente in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
- se priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residente.
Allegato: DL-tasso-disparita-uomo-donna-2026
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