Servizio Ambientale - referente: ing. Andrea Piccinali
Tel. 030.399133 - Email: andrea.piccinali@ancebrescia.it
21.09.2026 - ambiente

PUBBLICATE LE INDICAZIONI DA SEGUIRE IN CASO DI ANOMALIE NELL’UTILIZZO DEL PORTALE PER LA GESTIONE DEL FIR DIGITALE

Vista l’entrata in vigore dell’obbligo del FIR digitale, il MASE ha approvato le modalità operative da adottare in caso di “degrado temporaneo” dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR in formato digitale (D.D. n. 254 del 9 settembre 2026).

Questa fattispecie si colloca in una posizione intermedia nel caso in cui il sistema a supporto del FIR digitale resta formalmente disponibile, ma una o più delle sue funzionalità risultano degradate, limitate o non pienamente operative, in misura tale da compromettere la continuità delle attività.

Si evidenza che si tratta di una condizione distinta rispetto alla grave indisponibilità dei servizi già regolata dai decreti direttoriali n. 319 del 30 ottobre 2025 e n. 25 del 5 febbraio 2026.

Le misure costituiscono una deroga per il singolo formulario e limitata alla durata del degrado e si riferiscono alle seguenti situazioni:

  • l’’impossibilità di emettere il FIR digitale;
  • l’impossibilità di integrare il FIR durante il trasporto;
  • l’impossibilità di integrare il FIR in fase di accettazione da parte del destinatario.

In questi casi, il Decreto ammette la possibilità per l’operatore di passare al formato cartaceo o alla stampa del FIR digitale, sottoscritta con data e firma autografa e con l’apposita dicitura nel campo annotazioni dall’Allegato 1: “FIR emesso/gestito in modalità cartacea ai sensi dell’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026“.

A tal fine, il decreto suggerisce di dotarsi anticipatamente di un quantitativo di FIR cartacei bianchi vidimati così da poter fare fronte con tempestività a eventuali episodi di degrado.

Per i formulari gestiti in modalità emergenziale non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI; tuttavia, l’operatore, a conclusione della procedura, deve compilare e sottoscrivere la dichiarazione (all’Allegato 1 del sopracitato decreto) e trasmetterla via PEC all’indirizzo rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del malfunzionamento, dando evidenza del problema. Mentre per il trasportatore deve comunicare il cambio di formato al produttore o detentore , successivamente alla cessazione del degrado e comunque tempestivamente;

È inoltre prescritto che, in sede di ispezioni o verifiche presso l’unità locale, l’operatore deve poter riprodurre in qualunque momento la dichiarazione e le evidenze allegate, verificandone la corrispondenza con il FIR cartaceo emesso.

Gli uffici di Ance Brescia restano a disposizione per ulteriori informazioni


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941