REALIZZAZIONE DI SOPPALCHI NEGLI EDIFICI ESISTENTI – CIRCOLARE REGIONALE 1/2026: CHIARIMENTI IN MERITO AI NUOVI ARTICOLI 65-BIS E 65-TER DELLA L.R. LOMBARDIA 12/2005
Si informa che sul BURL del 10 marzo 2026 n. 11 (Serie Ordinaria) è stata pubblicata la Circolare regionale 26 febbraio 2026 – n. 1 concernente “Applicazione delle disposizioni normative del Capo I bis (Norme per la realizzazione dei soppalchi) – articoli 65 bis e 65 ter della l.r. 12/2005, introdotti dall’art. 9 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 8 «Legge di semplificazione 2025» e successive modifiche”.
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale Lombardia 6 giugno 2025, n. 8, con decorrenza 11 giugno 2025, sono stati introdotti nella Legge Regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 i nuovi articoli 65-bis e 65-ter, inseriti nel Capo I-bis del Titolo IV della Parte II, dedicato alla disciplina della realizzazione dei soppalchi negli edifici esistenti.
La circolare chiarisce, in particolare, che la destinazione ad “uso ufficio” non configura una categoria urbanistica autonoma, ma rappresenta un utilizzo compatibile e accessorio rispetto alla funzione residenziale. Pertanto, l’impiego di tale espressione nel contesto degli articoli 65-bis e 65-ter della Legge Regionale Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 non comporta una modifica della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
La circolare evidenzia inoltre che, ai sensi dell’articolo 65-ter della medesima legge regionale, la realizzazione dei soppalchi è subordinata al rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, all’acquisizione preventiva del titolo abilitativo edilizio coerente con la tipologia di intervento e all’assolvimento dell’obbligo di corresponsione del contributo di costruzione, calcolato sulla superficie di soppalco resa agibile.
Di seguito si allegano il testo della circolare 1/2026, il testo della legge regionale 8/2025 e un dossier di riepilogo con le novità introdotte.
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