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16.01.2026 - lavori pubblici

REVISIONE PREZZI E SPARTIACQUE DEL 30 GIUGNO 2023 – I CHIARIMENTI DEL MIT SULLE PROCEDURE “A CAVALLO”

Con il Parere n. 3854/2025, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla normativa applicabile in materia di revisione prezzi con riferimento a procedure di affidamento avviate anteriormente al 30 giugno 2023, ma con termine di presentazione delle offerte successivo a tale data.

Si pubblica di seguito il commento della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di Ance.

Il quesito riguardava una procedura negoziata avviata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020, per la quale la lettera di invito era stata trasmessa il 30 giugno 2023 e il termine finale per la presentazione delle offerte era fissato al 18 luglio 2023. In parti-colare, veniva chiesto se fosse applicabile il meccanismo straordinario di revisione dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. n. 50/2022 ovvero, in subordine, la disciplina prevista dall’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023.

Il MIT ha chiarito, anzitutto, che il comma 6-ter dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, introdotto dalla legge di bilancio 2023, limita l’applicazione del meccanismo straordinario di revi-sione dei prezzi ai contratti di lavori le cui offerte siano state presentate entro il 30 giugno 2023, nonché alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, successivamente prorogato al 31 dicembre 2025. Poiché nel caso esami-nato il termine di presentazione delle offerte era successivo a tale data, risulta esclusa l’applicabilità del già menzionato meccanismo straordinario.

Con riferimento alla disciplina ordinaria della revisione dei prezzi, il Ministero ha eviden-ziato che, in considerazione della data di invio della lettera di invito, trova applicazione il d.lgs. n. 50/2016, unitamente alle relative disposizioni di semplificazione. In tale contesto assume rilievo l’art. 29 del d.l. n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022, il quale, per le procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2023, ha previsto l’obbligo di inserire nei documenti iniziali di gara clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice previgente.

Il Ministero ha quindi richiamato:

  • – l’art. 9 del d.l. n. 73/2025, convertito con legge n. 105 del 18 luglio 2025, il quale dispone che ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara redatti ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, che non abbiano avuto ac-cesso ai Fondi di cui all’art. 26, comma 4, lett. a) e b), comma 6-quater e comma 7 del d.l. n. 50/2022, si applicano, ai fini della revisione dei prezzi, le disposizioni di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, in deroga alle clausole contrattuali e ai documenti iniziali di gara nonché a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. b), del d.l. n. 4/2022, ferma restando la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all’art. 5, comma 1, lett. e), dell’Allegato I.7 al Codice e purché siano rispettate congiunta-mente le condizioni di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo Allegato;
  • – la disciplina transitoria di cui all’art. 16 dell’Allegato II-2 bis al d.lgs. n. 36/2023.

Il MIT ha infine rimesso alla stazione appaltante le necessarie valutazioni relative al caso sottoposto.

Si rimanda al testo integrale del parere Mit pubblicato in allegato in testa alla notizia.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

 


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