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28.09.2026 - lavori pubblici

SUBAPPALTO FACOLTATIVO – IL CONSIGLIO DI STATO AMMETTE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO SULLA DICHIARAZIONE A DETERMINATE CONDIZIONI DI QUALIFICAZIONE SOA

(Consiglio di Stato, Sezione V^ del 20/08/2026, n. 6561)

Con la sentenza n. 6561 del 20 agosto 2026, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sul subappalto non qualificatorio, sul ricorso al soccorso istruttorio e sulla verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico. Per le imprese, la pronuncia chiarisce che, quando il concorrente possiede già autonomamente la qualificazione necessaria per eseguire le lavorazioni, la dichiarazione di subappalto facoltativo non attiene ai requisiti di partecipazione e può essere oggetto di soccorso istruttorio, qualora la stazione appaltante lo ritenga opportuno.

La vicenda esaminata riguardava una procedura di affidamento di lavori nella quale un concorrente aveva dichiarato di voler ricorrere al subappalto in misura superiore al limite consentito. La stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio, consentendo la rettifica della dichiarazione, per poi procedere all’aggiudicazione. Il TAR aveva ritenuto tale intervento non ammissibile, ma il Consiglio di Stato ha riformato la decisione.

Secondo il Collegio, nel caso di subappalto non qualificatorio la nullità prevista dall’art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 riguarda l’accordo tra appaltatore e subappaltatore e non determina automaticamente l’esclusione dalla gara del concorrente che abbia indicato una quota di subappalto superiore al limite consentito. Quando l’impresa è già in possesso della qualificazione necessaria, infatti, la dichiarazione di subappalto facoltativo non costituisce un elemento essenziale ai fini della partecipazione.

Resta fermo, tuttavia, che il subappalto oltre i limiti consentiti non potrà essere autorizzato nella fase esecutiva e che le lavorazioni eccedenti dovranno essere eseguite direttamente dall’appaltatore.

La sentenza affronta anche il tema della regolarità contributiva. Il Consiglio di Stato ha ritenuto sufficiente, ai fini della continuità del requisito, la presenza di DURC regolari senza soluzione di continuità per tutto il periodo rilevante, escludendo in tal caso la sussistenza di una grave violazione ostativa alla partecipazione alla gara.

Per un approfondimento completo dei principi affermati dal Consiglio di Stato in materia di subappalto, soccorso istruttorio e regolarità contributiva, si rinvia alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


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