TERMINI PER LA CANCELLAZIONE DEI SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE AL RENTRI
Si informa che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con comunicazione del 9 gennaio 2026, ha chiarito che gli operatori che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2026, rientrano tra le categorie escluse dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, qualora risultino già iscritti, sono comunque tenuti a presentare una pratica di cancellazione tramite l’Area Operatori del portale RENTRI. In assenza di tale adempimento, l’iscrizione è considerata effettuata su base volontaria, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Con successiva comunicazione del 30 gennaio 2026, il MASE ha precisato i termini temporali per la presentazione della domanda di cancellazione. In particolare, è stato chiarito che le domande presentate entro il primo trimestre del 2026, e comunque entro il 30 marzo 2026, producono effetti immediati, mentre alle domande presentate oltre tale data si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 6 e 7, del decreto ministeriale n. 59/2023, con efficacia della cancellazione a decorrere dall’anno solare successivo a quello di presentazione.
Il Ministero ha infine chiarito che la cancellazione dal RENTRI non dà diritto al rimborso dei contributi annuali e dei diritti di segreteria eventualmente già versati. Alla luce di quanto sopra, si invitano le imprese interessate a verificare la propria posizione e, ove ne ricorrano i presupposti, a procedere tempestivamente alla presentazione della domanda di cancellazione attraverso il portale RENTRI.
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