TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – DECRETO LEGGE N. 159/2025 – AVVENUTA CONVERSIONE IN LEGGE – BADGE DI CANTIERE – AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Il Decreto-legge n. 159/2025 ha introdotto l’obbligo, a carico delle imprese che operano, in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nei cantieri edili, di fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento con inserimento nella stessa di un codice univoco anticontraffazione.
Il suddetto obbligo è esteso anche alle imprese attive in alcuni altri settori caratterizzati dalla presenza di un rischio più elevato, da individuarsi, con un decreto da parte del Ministro del Lavoro.
La norma subordina testualmente l’adempimento dell’obbligo di cui trattasi all’emanazione, ad opera del Ministero del Lavoro, di un apposito decreto che individui le modalità di attuazione dell’obbligo medesimo.
Con la legge di conversione, non sono state apportate sulla materia del badge variazioni normative di interesse per le imprese edili, in quanto le modifiche intervenute riguardano principalmente i datori di lavoro appartenenti ai già citati ulteriori ambiti di attività.
Pertanto, per quanto concerne le imprese rientranti nel settore delle costruzioni, resta confermato che l’obbligo di rilascio, a ciascun dipendente, del cd. badge di cantiere, ossia del tesserino di riconoscimento contenente il suddetto codice univoco anticontraffazione, sarà realmente operativo nel momento in cui verrà pubblicato il Decreto ministeriale che conterrà le specifiche tecniche da seguire per la produzione e il rilascio del tesserino medesimo.
Al riguardo sottolineiamo come tale Decreto, per espressa indicazione normativa già contenuta nella norma originaria, dovrà essere adottato dal Ministero del Lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 28 febbraio 2026.
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