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28.09.2026 - lavori pubblici

QUALIFICAZIONE SOA E SUBAPPALTO NECESSARIO – ANAC CHIARISCE GLI OBBLIGHI PER LE CATEGORIE SCORPORABILI

Ance Brescia comunica che con la delibera n. 332 del 9 settembre 2026, ANAC ha fornito chiarimenti sulla qualificazione negli appalti di lavori, con particolare riferimento alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, al subappalto necessario e ai limiti del soccorso istruttorio. Per le imprese, il principale elemento operativo riguarda la possibilità di partecipare alla gara facendo valere la qualificazione nella categoria prevalente per l’intero importo dei lavori, a condizione che le lavorazioni per le quali non si possiede la necessaria qualificazione siano eseguite da un operatore qualificato, anche attraverso il subappalto necessario.

L’Autorità richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, a seguito dell’abrogazione dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014 ad opera del D.Lgs. n. 209/2024, tutte le categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria. L’affidatario può quindi eseguire direttamente soltanto le lavorazioni per le quali è qualificato.

Particolare attenzione deve essere riservata alla dichiarazione da rendere in gara. ANAC ribadisce infatti che il subappalto necessario, pur svolgendo una funzione diversa rispetto a quello facoltativo, è soggetto al medesimo regime dichiarativo: il concorrente deve manifestare espressamente, entro il termine di presentazione dell’offerta, la volontà di ricorrervi, indicando i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

La mancata dichiarazione del subappalto necessario non può essere sanata mediante soccorso istruttorio quando ciò comporti una modifica sostanziale della domanda di partecipazione e delle modalità di qualificazione dichiarate in gara. Nel caso esaminato, ANAC ha pertanto ritenuto conforme alla normativa l’esclusione dell’operatore economico che, pur disponendo della qualificazione nella categoria prevalente per l’intero importo dei lavori, non possedeva la qualificazione richiesta per tutte le lavorazioni scorporabili e non aveva dichiarato il ricorso al subappalto necessario.

Per un approfondimento completo dei chiarimenti forniti dall’Autorità, si rinvia alla lettura integrale del documento pubblicato in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


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