CONVENZIONI URBANISTICHE: AMMESSO LO SCOMPUTO DEGLI ONERI A FRONTE DELLA CESSIONE GRATUITA DI AREE
È valida la clausola di una convenzione di lottizzazione che prevede lo scomputo degli oneri di urbanizzazione a fronte della cessione gratuita delle aree destinate alla realizzazione delle opere. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 5826 del 17 luglio 2026, precisando che l’accordo deve perseguire l’interesse pubblico e assicurare l’equilibrio tra gli interessi del privato e quelli dell’amministrazione.
L’articolo 16, comma 2, del DPR n. 380/2001 prevede lo scomputo totale o parziale degli oneri a fronte della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del titolare del permesso di costruire. Secondo i giudici, questa disposizione non impedisce al Comune di concordare una diversa articolazione degli impegni economici, riconoscendo lo scomputo in cambio della cessione gratuita delle aree sulle quali realizzare le opere.
L’amministrazione può scegliere gli strumenti più idonei alle finalità urbanistiche perseguite, valutando la funzione complessiva della convenzione. La possibilità di scomputo mediante cessione delle aree dipende quindi dalla disciplina concordata con il Comune e dall’equilibrio dell’accordo, non costituisce un diritto automatico del soggetto attuatore.
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