DATA CENTER IN LOMBARDIA: NUOVE REGOLE PER LA CONCERTAZIONE SOVRACOMUNALE E LE MISURE COMPENSATIVE
Regione Lombardia ha approvato un ulteriore provvedimento attuativo della legge regionale sull’insediamento dei centri dati. La D.g.r. n. XII/6814 del 28 settembre 2026, pubblicata sul BURL del 1° ottobre 2026, disciplina la concertazione per gli interventi di rilevanza sovracomunale e definisce i criteri per individuare le misure perequative e compensative delle esternalità territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale n. 11 del 3 giugno 2026.
Interventi interessati e amministrazioni competenti
La conferenza consultiva di concertazione riguarda la realizzazione o l’ampliamento di centri dati con potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW. La valutazione di compatibilità dell’intervento si svolge nell’ambito del procedimento di piano attuativo oppure, quando questo non è previsto, nell’esame dell’istanza di titolo abilitativo.
L’attivazione della procedura spetta al Comune interessato, mentre la convocazione della conferenza compete alla Provincia o alla Città metropolitana di Milano. La competenza passa alla Regione per gli interventi con potenza richiesta di connessione superiore a 50 MW, per quelli localizzati in ambiti interprovinciali e nei casi in cui il procedimento autorizzatorio unico sia regionale.
Procedura e tempi
L’istanza comunale è trasmessa tramite PEC all’amministrazione competente, con la documentazione necessaria. La prima seduta deve essere convocata entro 20 giorni dalla trasmissione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione completa. La concertazione deve concludersi senza aggravare i tempi del procedimento principale; per i piani attuativi privati resta fermo il termine di 90 giorni per l’adozione, fatta salva l’interruzione per integrazioni documentali.
Documentazione e semplificazione
L’istanza deve essere accompagnata da un documento di supporto predisposto dal Comune secondo il modello regionale e dagli elaborati progettuali utili alla valutazione. Ha carattere preliminare e non anticipa le determinazioni della conferenza.
Criteri per le misure perequative e compensative
Le misure devono produrre benefici pubblici durevoli e migliorare la qualità ambientale e la resilienza del territorio, anche oltre il sito dell’intervento. Devono essere coerenti con le esternalità generate e con il contesto territoriale, proporzionate alla dimensione dell’investimento e orientate, ove possibile, a interventi integrati.
I criteri costituiscono uno strumento di supporto alla concertazione istituzionale e non sostituiscono le valutazioni ambientali né le misure di mitigazione previste dai procedimenti autorizzativi.
Per l’approfondimento si allega il testo integrale della D.g.r. n. XII/6814.
Allegato: ALL_Data_center_D.g.r. n. XII.6814
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