Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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12.10.2026 - sicurezza

MINISTERO DEL LAVORO – COMPATIBILITA’ TRA LE FUNZIONI DI RLS E CSP – INTERPELLO N. 4/2026

Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 4/2026, su istanza dell’organizzazione sindacale FILCA CISL, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di affidare allo stesso lavoratore dipendente di un’azienda l’incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).

In via preliminare, il Ministero ricorda che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, previsto dagli articoli 2 e 50 del D. Lgs. 81/2008, rappresenta i lavoratori per gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza durante il lavoro. Tra le sue attribuzioni rientrano la consultazione preventiva e tempestiva in materia di valutazione dei rischi, l’accesso alla documentazione aziendale relativa alla prevenzione, la formulazione di proposte e la segnalazione dei rischi individuati.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, invece, opera nell’ambito della progettazione dell’opera. Ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008, è tenuto, tra l’altro, a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e a predisporre il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.

Alla luce di tale disciplina, la Commissione precisa che il D.Lgs. 81/2008 non contiene un’espressa previsione normativa che sancisca in via generale l’incompatibilità tra le funzioni di RLS e CSP.

Tuttavia, tale incompatibilità può ravvisarsi nel caso in cui la società opera direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.

In questa situazione, il RLS esercita le proprie attribuzioni anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere, di conseguenza, le scelte progettuali assunte in qualità di CSP in fase di progettazione potrebbero risultare condizionate dallo svolgimento del ruolo di RLS.

Il cumulo dei due incarichi potrebbe quindi determinare una sovrapposizione di funzioni, incidendo sull’autonomia di giudizio del RLS e sui requisiti di indipendenza e imparzialità necessari per lo svolgimento del suo mandato.

Un ulteriore elemento riguarda l’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, che prevede l’obbligo per i datori di lavoro delle imprese esecutrici di mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza una copia del PSC e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

Tale disposizione consente ai rappresentanti dei lavoratori di esercitare consapevolmente le proprie prerogative di informazione e consultazione.

La Commissione evidenzia che questo meccanismo presuppone una distinzione tra il soggetto che elabora il PSC in fase di progettazione e il soggetto che, in qualità di RLS, è chiamato a esercitare le proprie funzioni di rappresentanza e consultazione. Il cumulo degli incarichi può compromettere tale distinzione e incidere sull’indipendenza richiesta nell’esercizio delle rispettive funzioni.

Allegato: Ministero_del_lavoro_interpello_n_4_2026


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