Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
19.10.2026 - lavori pubblici

IL SUBAPPALTATORE NON PUÒ IMPUGNARE DIRETTAMENTE IL DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

(TAR E.Romagna Parma, Sez. I, 09.10.2026, n.445)

Con la sentenza n. 445 del 9 ottobre 2026, il TAR Emilia-Romagna, Parma, ha chiarito che il subappaltatore indicato dall’impresa affidataria non è legittimato a impugnare autonomamente il diniego con cui la stazione appaltante nega l’autorizzazione al subappalto. La scelta di ricorrere al subappalto e, conseguentemente, di contestare l’eventuale diniego compete infatti all’appaltatore, che resta il soggetto responsabile nei confronti della stazione appaltante della corretta esecuzione del contratto.

Secondo il TAR, il subappaltatore rimane estraneo al rapporto contrattuale tra amministrazione e affidatario. È quest’ultimo a decidere, sulla base di valutazioni tecnico-organizzative, se avvalersi di un subappaltatore per l’esecuzione di parte delle prestazioni e a richiedere alla stazione appaltante la relativa autorizzazione.

L’autorizzazione al subappalto costituisce quindi la rimozione di un limite rispetto alla modalità esecutiva scelta dall’appaltatore. Un eventuale diniego incide direttamente sulla posizione dell’affidatario, che dovrà valutare se contestarlo oppure individuare soluzioni alternative per garantire l’esatto e tempestivo adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.

Il Collegio evidenzia inoltre che l’interesse del subappaltatore a eseguire le prestazioni affidategli costituisce, rispetto al provvedimento della stazione appaltante, un interesse di mero fatto, non tutelabile autonomamente né in sede procedimentale né davanti al giudice amministrativo. Nel caso esaminato, il TAR ha pertanto escluso la legittimazione del subappaltatore a impugnare il diniego di autorizzazione adottato nei confronti dell’appaltatore.

La pronuncia ribadisce così la centralità dell’impresa affidataria nella fase esecutiva dell’appalto: su di essa permane la responsabilità dell’adempimento contrattuale e ad essa spettano le decisioni relative all’utilizzo del subappalto e alla tutela della propria posizione nei confronti della stazione appaltante.

Per un approfondimento completo dei principi affermati dal TAR Emilia-Romagna in materia di autorizzazione al subappalto e legittimazione all’impugnazione, si rinvia alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

ALLEGATO: TAR E.Romagna Parma, Sez. I, 09.10.2026, n.445


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941