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26.10.2026 - sicurezza

CONTRATTO DI APPALTO – PROFILI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITA’ DEL GENERAL CONTRACTOR E DELL’IMPRESA ESECUTRICE – INDIVIDUAZIONE – CASSAZIONE, SEZ. PENALE, 5 AGOSTO 2026, N. 29605

Con la sentenza n. 29605/2026, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul perimetro delle responsabilità penali in materia di infortuni sul lavoro, offrendo importanti chiarimenti in ordine ai doveri gravanti sia sull’impresa affidataria (general contractor) sia sull’impresa esecutrice nel quadro della gestione dei subappalti.

La vicenda processuale ruota attorno ad un infortunio mortale avvenuto l’8 settembre 2012 in un cantiere edile. Un lavoratore dipendente di un’impresa subappaltatrice, mentre si trovava sul tetto di un capannone a circa sei metri di altezza per rimuovere lastre in cemento-amianto e posare nuovi pannelli, ha poggiato il piede su un lucernaio ammalorato e visivamente indistinguibile dalle lastre di copertura circostanti. Il lucernaio ha ceduto sotto il peso del lavoratore, provocandone la caduta al suolo e il decesso immediato.

L’aspetto centrale emerso dall’istruttoria e valorizzato dai giudici è la totale assenza di misure di prevenzione, quali parapetti perimetrali, reti anticaduta sotto la copertura, tavole di camminamento o segnalazioni dei punti fragili del tetto. Inoltre, è emersa una gestione approssimativa del cantiere, con l’avvio delle lavorazioni in assenza di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) definitivo e la mancanza, nel momento di inizio delle attività, di un coordinatore effettivamente operativo. Uno dei nodi centrali della sentenza riguarda l’estensione della responsabilità del legale rappresentante dell’impresa affidataria.

La difesa ha sostenuto che, poiché l’impresa affidataria era, in realtà, una società di servizi (un general contractor) che aveva subappaltato l’intera opera ad altre aziende e che non aveva dipendenti propri sul posto, il suo amministratore non potesse essere a conoscenza dell’avvio effettivo del cantiere.

Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto questa tesi, ribadendo che gli articoli 26 e 97 del D.lgs. n. 81/2008 impongono all’impresa affidataria precisi obblighi di verifica, cooperazione e coordinamento. L’affidamento in subappalto non spoglia l’affidataria stessa dei suoi doveri di controllo sull’organizzazione generale del cantiere.

La Corte ha, infatti, definito come “macroscopica negligenza” il comportamento del general contractor che, a fronte di scadenze stringenti (legate agli incentivi statali per il fotovoltaico) e di una catena di subappalti opaca (con subappaltatrici prive di dipendenti o non autorizzate alla bonifica dell’amianto), si sia completamente disinteressato dell’effettivo stato del cantiere e della verifica della congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) prima dell’inizio dei lavori.

Nella stessa decisione, la Cassazione ha affrontato, altresì, la posizione giuridica del datore di lavoro dell’impresa direttamente esecutrice, nonché titolare del rapporto di lavoro con il dipendente deceduto. In particolare, il datore di lavoro sosteneva che l’infortunio era riconducibile a un rischio interferenziale o a una condotta imprevedibile della vittima. Tuttavia, la Corte ha chiarito che il rischio di caduta dall’alto rientra pienamente nell’area di governo e di competenza del datore di lavoro dell’impresa esecutrice, il quale non può limitarsi alla trasmissione formale del POS, ma deve verificare che le lavorazioni si svolgano in concreto nel rispetto delle norme di sicurezza, fornendo adeguata formazione e vigilando sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). La difesa, nei propri scritti, aveva invocato l’interruzione del nesso di causa, di cui all’art. 40 c.p., a causa della condotta della vittima, la quale avrebbe violato le consegne e si sarebbe mossa su un’area non autorizzata.

La Corte ha ribadito un principio fondamentale del diritto penale del lavoro: non integra “condotta abnorme o eccentrica” (tale da interrompere il nesso causale) l’imprudenza, la disattenzione o la violazione di procedure da parte del lavoratore, qualora l’infortunio si collochi comunque all’interno delle mansioni affidate e sia reso possibile dalla totale assenza di cautele antinfortunistiche collettive (come le protezioni sui lucernai o le reti).

In conclusione della pronuncia, la Corte ha voluto ricordare come la normativa sulla sicurezza (art. 2087 c.p. e D.lgs. 81/2008) serve proprio a proteggere il lavoratore anche contro la sua stessa imprudenza o negligenza nello svolgimento della prestazione.


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