CONSIGLIO DI STATO – CODICE APPALTI – NORMATIVA SULL’EQUIVALENZA FRA CCNL – IMPORTANZA DEL CCNL EDILIZIA – CONFERMA DA PARTE DI SETTE DISTINTE PRONUNCE
Con sette diverse sentenze, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione di imprese da una gara concernente i lavori di manutenzione delle gallerie e delle barriere di sicurezza autostradali. Al centro della controversia, la scelta di alcuni concorrenti di applicare ai lavoratori contratti collettivi nazionali diversi da quello dell’edilizia espressamente richiesto dalla Stazione appaltante.
Le pronunce (rispettivamente le sentenze 24 settembre 2026 nn. 6819,6821,6822; 7 ottobre 2026, nn. 7060,7061,7062; 24 ottobre 2026, n.7464) ribadiscono un principio di particolare interesse per le imprese del settore edile: l’equivalenza tra contratti collettivi non può essere valutata sulla sola base della retribuzione oraria, ma deve considerare l’insieme dei trattamenti economico-normativi nonché delle tutele riconosciute ai lavoratori.
La vicenda ha riguardato, come detto, il giudizio di non equivalenza rispetto al CCNL del settore edile di contratti diversi, in particolare quelli dei metalmeccanici e dei laterizi, applicati da imprese escluse dalla gara. Queste ultime, in effetti, avevano sostenuto che tali contratti garantissero, comunque, condizioni equivalenti a quelle del CCNL Edilizia. La Stazione appaltante, dopo un’approfondita istruttoria, aveva tuttavia riscontrato differenze tali da escludere la piena equivalenza. Il Consiglio di Stato ha confermato la bontà del ragionamento giuridico seguito dall’appaltante, respingendo, quindi, gli appelli delle imprese interessate.
A titolo esemplificativo, le sentenze hanno esaminato le maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario e a tempo parziale, gli obblighi di denuncia agli enti competenti, il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione annua, compresa l’Indennità territoriale di settore (ITS), e l’esistenza della bilateralità edile. Sotto questo profilo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’iscrizione e la contribuzione alla Cassa Edile assicurano ai lavoratori tutele e prestazioni, anche in ambito formativo, specifiche del settore, che non trovano equivalenza, contrattuale e collettiva, negli altri comparti.
Inoltre, in una delle sentenze sopra citate, il Consiglio ha ribadito il principio secondo cui un eventuale superminimo assorbibile non è necessariamente idoneo a garantire le medesime tutele assicurate dagli elementi retributivi previsti dal contratto collettivo di riferimento (v., al riguardo, Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 37/2026 del 06/10/2026).
Un ulteriore passaggio riguarda la possibilità di modificare il contratto collettivo indicato nell’offerta durante la successiva verifica dell’equivalenza. Secondo il Consiglio di Stato, tale modifica non può essere consentita quando comporta un vantaggio competitivo derivante dalla riduzione dei costi della manodopera, alterando così i termini economici dell’offerta originaria.
Le conseguenze per le imprese
Le decisioni confermano come non sia sufficiente dimostrare una sostanziale coincidenza dei minimi retributivi: occorre considerare anche gli istituti normativi, le componenti economiche complessive e le tutele garantite dal sistema contrattuale di riferimento.
Per il settore delle costruzioni, le pronunce valorizzano la specificità del CCNL Edilizia e del sistema bilaterale che lo accompagna, confermando che tali elementi devono essere considerati nella loro interezza al momento della valutazione dell’equivalenza contrattuale.
Si tratta di una posizione che consolida un orientamento sempre più significativo, da valutare positivamente anche in chiave di concorrenza, perché contribuisce a contrastare vantaggi economici fondati sull’applicazione di condizioni di lavoro meno tutelanti sia per le imprese che per i dipendenti delle stesse (per i precedenti, v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 8/2026 del 03/03/2026).
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