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Servizio Ambientale - referente: rag. Enrico Massardi
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27.09.2013 - ambiente

NUOVE MODALITA’ PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – ANALISI DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE INTRODOTTE DAL “DECRETO DEL FARE” DAL 21 AGOSTO 2013

Sul supplemento ordinario n.63 alla Gazzetta Ufficiale n.194, del 20/8/2013, è stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n.98, di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, cosiddetto “Decreto del Fare”.

La legge in parola è entrata in vigore lo scorso 21 agosto e, in materia ambientale, ha introdotto una nuova procedura per la gestione delle terre e rocce da scavo.

Le nuove disposizioni riguardano le terre e rocce provenienti da opere non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), indipendentemente dai volumi prodotti.

La nuova procedura è stata notevolmente semplificata rispetto a quanto previsto dal D.M. n.161/2012 che resta applicabile soltanto agli scavi soggetti a V.I.A. o ad A.I.A.

Di seguito si fornisce una prima illustrazione delle nuove modalità di gestione delle terre e rocce da scavo di interesse per le aziende del settore.

Premessa

Il Codice dell’Ambiente (Dlgs n.152/2006) consente di gestire le terre e rocce da scavo secondo tre diverse modalità:

–              come rifiuto: in questo caso le terre e rocce da scavo devono essere trasportate con formulario di identificazione (FIR) ad un impianto di recupero o smaltimento autorizzato;

–              riutilizzate nello stesso luogo ove sono state scavate (art.185, comma 1, lettera c) del Dlgs n.152/2006) purché le stesse non risultino contaminate e a condizione che vengano riutilizzate allo stato naturale (senza trasformazioni preliminari);

–              utilizzate come sottoprodotti in altri siti o cicli produttivi: le terre e rocce da scavo provenienti da opere non soggette a V.I.A. o ad A.I.A. devono essere gestite alle condizioni di seguito illustrate.

Requisiti

Le terre e rocce da scavo derivanti dall’attività dei cantieri non soggetti a V.I.A. o ad A.I.A. possono essere gestite come sottoprodotti qualora il produttore dimostri:

a)           che sia certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b)           che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (C.S.C.) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs n.152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c)            che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determini rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d)           che ai fini di cui alle lettere b) e c) non sia necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Si segnala che ai fini della individuazione dei materiali da scavo è stata espressamente richiamata definizione di cui al D.M. n.161/2012 (art.1, comma 1, lett. b)) e pertanto le terre e rocce da scavo potranno essere gestite come sottoprodotto anche nel caso in cui contengano elementi di origine antropica, quali ad esempio calcestruzzo, bentonite, PVC, miscele cementizie, additivi per scavi meccanizzati ecc.

Comunicazione all’ARPA

La dimostrazione dei requisiti illustrati in precedenza dovrà essere attestata dal proponente o dal produttore mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che dovrà essere inviata all’ARPA territorialmente competente (un facsimile di dichiarazione è pubblicato sul sito internet del Collegio Costruttori all’indirizzo www.ancebrescia.it).

L’invio della dichiarazione all’ARPA dovrà avvenire prima dell’inizio dei lavori di scavo.

Trattandosi di una comunicazione non sarà necessario attendere da parte dell’ARPA un espresso atto di approvazione.

Nella dichiarazione dovranno inoltre essere indicati:

–              i quantitativi destinati all’utilizzo;

–              gli eventuali siti di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore;

–              gli estremi delle autorizzazioni in base alle quali si sta realizzando l’opera dalla quale proviene lo scavo e quelle relative al riutilizzo, rilasciate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria (ad esempio il permesso di costruire o, nel caso di opere pubbliche, il contratto d’appalto ecc.).

Si segnala, inoltre, che qualora il materiale sia utilizzato in una regione diversa da quella di produzione la comunicazione dovrà essere effettuata anche nei confronti dell’ARPA di tale regione.

Modifiche

Qualora uno dei requisiti o delle condizioni indicate dovessero cambiare, la dichiarazione inviata all’ARPA potrà essere modificata. La modifica dovrà essere comunicata, nel termine di 30 giorni, non all’ARPA, ma al comune del luogo di produzione degli scavi.

Comunicazione di avvenuto utilizzo

Una volta riutilizzato il materiale da scavo, il produttore (e non il proponente) dovrà comunicare all’ARPA (sia del luogo di produzione che di quello di utilizzo), nonché al comune del luogo di produzione, che i materiali sono stati utilizzati secondo le indicazioni a suo tempo comunicate.

Documenti di trasporto

Il trasporto delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è soggetto al normale regime dei beni e, pertanto, sarà accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto (D.D.T.) o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto necessari per la movimentazione di ogni tipologia di materiale.

Piani di Utilizzo rilasciati in base alla normativa previgente

Si ritiene che i piani di utilizzo redatti ai sensi della normativa previgente (D.M. n.161/2012 e art.186 del Dlgs n.152/2006) possano comunque essere regolarmente portati a termine.

Tale considerazione si fonda non solo sul principio della applicazione della normativa previgente, ma anche sulla circostanza che gli adempimenti richiesti ad esempio dal DM n.161/2012 garantiscono il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella disposizione normativa come sopra illustrata.

Gli uffici del Collegio sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Allegati:

facsimile comunicazione ARPA (formato PDF)

facsimile comunicazione ARPA (formato Word)


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