ORDINANZA REGIONALE PER ATTIVITA’ LAVORATIVE IN CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE
È stata pubblicata sul BURL Supplemento n. 24 del 9 giugno 2026, l’O.p.g.r. n. 484 del 9 giugno 2026 recante “Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole”.
A partire da giovedì 10 giugno 2026 e fino al 23 settembre 2026, viene disposto il divieto di lavorare in tutto il territorio regionale, tra le ore 12.30 e le ore 16.00 nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, oltre che nel settore agricolo e florovivaistico, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio disponibili all’indirizzo Internet https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro, segnalino un livello di rischio “ALTO”.
In particolare:
- In caso di attività lavorativa con un’esposizione prolungata al sole è vietato il lavoro se, nonostante l’applicazione delle specifiche misure di prevenzione come previsto dalle linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, lo stress da calore derivante comporta rischi per la salute;
- In caso attività lavorativa all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, l’ordinanza raccomanda il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 19 giugno 2025, ed altresì il ricorso a tecnologie innovative per la valutazione del rischio relativo alle condizioni metereologiche (ad esempio termo-igrometro con tecnologia bluetooth nel singolo cantiere per l’identificazione dell’indice “humidex” locale).
L’ordinanza raccomanda, inoltre, ai Comuni di valutare l’opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.
L’obiettivo del provvedimento, infatti, è quello di tutelare la salute dei lavoratori che operano essenzialmente all’aperto, senza possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura in modo prolungato, riducendo l’impatto dello stress termico ambientale e il rischio di colpi di calore che possono avere anche esiti letali, introducendo una sospensione dell’attività lavorativa.
Le aziende con cantieri edili all’aperto con attività lavorative che prevedono un’esposizione prolungata al sole, devono consultare la mappa del rischio sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro per determinare se l’attività lavorativa ricade nella fascia oraria e nelle condizioni che richiedono la sospensione. Il sito presenta una previsione di tre giorni.
Il divieto non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano adottate idonee misure organizzative ed operative come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 19 giugno 2025, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi.
L’ordinanza non modifica l’obbligo per il datore di lavoro di “valutare il rischio” e integrare la documentazione aziendale (DVR, POS, DUVRI) ai sensi del T.U. 81/2008 adottando misure preventive e misure mitigative secondo le indicazioni riportate nelle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, pubblicate il 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
L’Associazione monitorerà la situazione e seguiranno ulteriori momenti tecnici di approfondimento, anche alla luce della pubblicazione delle eventuali FAQ.
Allegato: ALL_SUP24_09-06-2026
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