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01.11.1997 - urbanistica

A) NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER IL 1997 – D.M. 27.10.1997 B) 13ª MENSILITA’ – CONTRIBUTI ASSICURATIVI E RITENUTE FISCALI C) LEGGE 297/82 – INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 1997

A) NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER IL 1997 – D A) NUOVO MODELLO DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER IL 1997 – D.M. 27.10.1997

B) 13ª MENSILITA’ – CONTRIBUTI ASSICURATIVI E RITENUTE FISCALI

C) LEGGE 297/82  – INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 1997
A) Nuovo modello di certificazione dei redditi da lavoro dipendente per il 1997 – D.M. 27.10.1997
La Gazzetta Ufficiale n° 255 del 31 ottobre u.s. ha pubblicato il testo del Decreto Ministeriale 27 ottobre 1997 recante “approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell’anno 1997, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate nonchè per l’attestazione dell’ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell’anno 1997, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate”.
Il provvedimento è stato emanato in attuazione del disposto dell’art.7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, come sostituito dall’art.7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.314, contenente disposizioni per l’armonizzazione delle basi imponibili ai fini fiscali e contributivi. La norma dispone che i sostituti d’imposta, che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, debbono rilasciare apposita certificazione unica, anche ai fini contributivi, attestante l’ammontare complessivo di dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Lo schema allegato al decreto 27 ottobre 1997, riferito ai redditi corrisposti nel 1997, non contiene, tuttavia, i dati contributivi e quindi non sostituisce le certificazioni attualmente previste ai fini contributivi (per i lavoratori iscritti all’I.N.P.S., il Mod. 01/M).
Infatti poichè le norme che prevedono l’unificazione delle basi imponibili ai fini fiscali e contributivi dettate dal citato D.Lvo 314/1997 saranno applicabili alle somme e valori corrisposti a partire dall’anno 1998, il nuovo schema di certificazione riguarda i soli dati fiscali e pertanto, per l’anno 1997, le denunce contributive modd. 01/M dovranno essere redatte e consegnate secondo le note modalità.
La nuova certificazione non è contraddistinta da alcuna sigla, e non deve più essere redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale. Il datore di lavoro può rilasciare la certificazione in forma libera, compilata sulla base dello schema ministeriale. Nella certificazione devono essere indicati tutti i dati previsti nello schema approvato dal Ministero, nel rispetto della sequenza   ivi prevista e con l’esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono essere omessi il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati, qualora ciò risulti più agevole per il sostituto. Tale omissione non può, tuttavia, comportare la rinumerazione dei campi successivi, che devono essere riportati con il numero progressivo che risulta dallo schema ministeriale. Le istruzioni di compilazione sono contenute nell’allegato 2 al decreto di approvazione, istruzioni che unitamente allo schema di certificazione ed al relativo D.M. 17.10.1997 si fa riserva di pubblicare sul prossimo numero del notiziario mensile.
Si ricorda  che i prospetti contenenti i dati relativi all’anno 1997 dovranno essere compilati dal sostituto d’imposta e consegnati ai dipendenti, entro il mese di febbraio 1998, unitamente alle relative istruzioni. Infine si segnala che il Ministero delle Finanze con la risoluzione n° 224 del 20 novembre 1997 ha previsto che per le certificazioni da rilasciare ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 1997, i sostituti d’imposta possono, alternativamente:
a) consegnare al dipendente il “vecchio” Mod.101 integrato con i dati contenuti nel nuovo schema;
b) consegnare al dipendente il Mod.101 senza alcuna integrazione. In tale ipotesi, resta l’obbligo di rilasciare all’interessato, successivamente al 31 dicembre 1997, il nuovo schema di certificazione.

A) 13ª Mensilità
Secondo quanto disposto dal vigente c.c.n.l. entro il 20 dicembre p.v. deve essere erogata agli impiegati la 13ª mensilità.
La suddetta mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche dell’E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli impiegati, che al 31/12/1997 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13ª mensilità calcolata dividendo l’ammontare della medesima per dodici e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di servizio prestato.
A questo proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere computata.
Trattamento contributivo
La 13ª mensilità è interamente soggetta ai contributi I.N.P.S. secondo le aliquote in vigore.
Ritenute fiscali
L’importo della 13ª mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di paga in cui viene corrisposto. In pratica il procedimento di applicazione dell’imposta sulla 13ª mensilità è analogo a quello stabilito per le normali retribuzioni mensili con la differenza che non si operano le detrazioni di imposta.

B) Legge 297/82 – Indice rivalutazione mese di novembre 1997
L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di novembre 1997 è risultato pari a 106,5.
Pertanto dal raffronto tra l’indice del mese di dicembre 1996 e quello di novembre 1997 risulta che il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria al mese di novembre 1997 del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 1996 è pari a:
1,025190
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