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01.02.1997 - tributi

A) TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – LIBRI E REGISTRI SOCIALI -PARTITA IVA – VERSAMENTI ENTRO IL 5 MARZO. B) NUOVI LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO.

A) TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – LIBRI E REGISTRI SOCIALI -PARTITA IVA – VERSAMENTI ENTRO IL 5 MARZO A) TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – LIBRI E REGISTRI SOCIALI -PARTITA IVA – VERSAMENTI ENTRO IL 5 MARZO
B) NUOVI LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
A) TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Libri e registri sociali

Bollatura iniziale e numerazione

La bollatura di libri e registri di cui all’art. 2215 del C.C. è soggetta alla tassa sulle concessioni governative pari a lire 100.000 per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.

Tassa annuale forfetaria per le società di capitali

Con decorrenza 1° gennaio 1996 per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese soggetti d’imposta agli effetti dell’IVA è dovuta una tassa annuale.
Prescindendo dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine, la tassa è dovuta solo dalle società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.c.r.l., s.a.p.a.) nella misura forfetaria pari a:
? lire 600.000, elevate a
? lire 1.000.000 se il capitale sociale o il fondo di dotazione della società supera, alla data del 1° gennaio, l’importo di un miliardo di lire.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal pagamento del tributo gli imprenditori individuali e le società di persone.

Modalità di versamento

Il versamento della tassa deve essere effettuato unicamente mediante delega bancaria utilizzando il nuovo modello unico ed indicando il codice 7085 – tassa annuale vidimazioni libri sociali.
Il versamento deve essere effettuato entro il 5 marzo 1997.
Tassa sulla partita IVA

Entro il 5 marzo 1997 deve essere pagata la tassa sulla partita IVA.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal versamento coloro che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre 1996 purché abbiano presentato la denuncia di cessazione entro il 31 gennaio 1997.
La tassa non è dovuta, inoltre, da coloro che alla data del 1° gennaio 1997 si trovano in liquidazione (rileva la data di nomina dei liquidatori) o in procedura concorsuale (esclusa l’amministrazione controllata).

Importo

L’importo della tassa non è cambiato rispetto all’anno scorso ed è stabilito nella misura pari a:
? lire 100.000 per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
? lire 250.000 dalle società di ogni tipo e dagli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole, nonché dalle associazioni costituite da persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Modalità di versamento

Il versamento della tassa di concessione può aver luogo sia utilizzando gli appositi bollettini di versamento in conto corrente postale (c/c n. 22099006) sia con delega bancaria tributi vari (stampata in azzurro), utilizzando il codice 7088 ed indicando come anno di riferimento quello di versamento.
B) NUOVI LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Il D.P.R. 9/12/96, n. 695 ha modificato le disposizioni riguardanti i limiti oltre i quali i contribuenti sono obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, elevandoli rispettivamente da 2 a 10 miliardi di lire in relazione ai ricavi e da 500 milioni a 2 miliardi con riferimento alle rimanenze.
L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino opera a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e il valore complessivo delle rimanenze superano, rispettivamente, 10 miliardi  e 2 miliardi.
L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze è inferiore a tali limiti.
Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall’anno solare, l’ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all’anno.
Ai fini della determinazione dei limiti non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l’incremento non supera di oltre il 15 per cento i valori dichiarati.


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