Print Friendly, PDF & Email
01.06.1997 - tecnica

APPALTO – IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DECENNALE DEL COSTRUTTORE PER DIFETTI DI COSE IMMOBILI

APPALTO – IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DECENNALE DEL COSTRUTTORE PER DIFETTI DI COSE IMMOBILI APPALTO – IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DECENNALE DEL COSTRUTTORE PER DIFETTI DI COSE IMMOBILI
(Cass. Sez. II, 10 aprile 1996, n. 3301)

Nei gravi difetti dell’edificio idonei a configurare una responsabilità del costruttore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, a norma dell’art. 1669 cod. civ., vanno inquadrate, oltre alle ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, anche le deficienze costruttive incidenti sulla funzionalità ed abitabilità dell’opera e comportanti una menomazione del godimento dei condomini con pericolo per la durata e la conservazione della costruzione (nella specie la decisione di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che integrassero vizi riconducibili alla previsione dell’art. 1669 cod. civ. anziché a quella del precedente art. 1667, il passaggio di acqua piovana attraverso la porta dei garages con deflusso all’interno dei locali, la pendenza dei balconi verso l’interno del fabbricato con conseguenti infiltrazioni e ristagni di acqua nei muri di tamponamento, la mancanza di battiscopa sui terrazzi di copertura, provocante infiltrazioni di umidità, la caduta dell’intonaco per infiltrazioni di umidità).


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941